Assegnazione provvisoria 25/26: docenti pensano già alla domanda da inoltrare in estate, ma non si conoscono ancora i requisiti

I docenti assunti da GPS sostegno a.s. 2024/25 potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 25/26?
Assunti GPS sostegno
Gli assunti da GPS sostegno prima fascia a.s. 2024/25:
- hanno ottenuto un contratto a tempo determinato (al 31/08/25);
- stanno svolgendo l’anno di prova;
- superato l’anno di prova e la prevista lezione superata, saranno assunti in ruolo nel 2025/26;
- l’assunzione in ruolo avverrà con decorrenza giuridica a.s. 24/25, nello specifico dalla data di inizio del servizio a tempo determinato nel predetto anno.
Quanto detto ai sensi del DL n. 44/2023, che ha previsto le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia a.s. 2023/24 e che è stato prorogato per l’a.s. 24/25 (e anche per il 25/26) dal DL n. 19/2024.
I docenti suddetti, assunti nell’a.s. 2024/25 non possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 25/26, essendo ancora a tempo determinato. Potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria?
Assegnazioni 24/25
Ricordiamo che per il corrente a.s. 24/25, i docenti assunti da GPS sostegno I fascia 2023/24 hanno potuto presentare istanza di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, pur non essendo ancora a tempo indeterminato, grazie all’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024. A tal fine, i docenti predetti dovevano (congiuntamente)
- aver superato l’anno di prova
- rientrare in una delle deroghe di cui al CCNL 2019/21. Questo perché i docenti in esame, ai sensi dell’art. 5/10 del DL 44/23, devono svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione. Quindi essendo vincolati, per partecipare al movimento, dovevano rientrare in una delle previste deroghe.
Oltre a ciò, gli interessati dovevano naturalmente essere in possesso di uno dei previsti motivi per chiedere l’assegnazione (ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore).
Quanto detto non sappiamo se sarà riproposto per l’a.s. l’a.s. 2025/26, per cui dobbiamo attendere il prossimo CCNI o quanto meno l’apertura del tavolo di contrattazione.
Quesito
Sono una docente di sostegno scuola media che dal 01.09.2024 sono stata immessa in ruolo con supplenza annuale Art.59 DL 73/2021 in provincia di Milano. Quest’anno non ho preso servizio e non ho superato il periodo di prova in quanto in maternità fino a Marzo 2025.Vorrei sapere se posso richiedere l’assegnazione provvisoria presso il mio comune di residenza in provincia di Napoli avendo una bimba piccola, un padre ultra 65enne ed un nonno ultra novantenne con 104/92? rientro tra le deroghe?
Come detto sopra, lo scorso anno i docenti assunti da GPS sostegno I fascia, ancora a tempo determinato, hanno potuto presentare domanda, a condizione di rientrare in una delle suddette deroghe e di aver superato l’anno di prova.
Anche se la misura venisse riproposta, la nostra lettrice (pur rientrando nelle deroghe) non potrebbe comunque presentare istanza, considerato che non svolgerà l’anno di prova.
Per completezza, sebbene non richiesto, diciamo alla lettrice che nei tre anni di vincolo (effettivo servizio nella scuola di assunzione), di cui all’art. 5/10 del DL 44/23, si computa anche quello in cui l’anno di prova è differito (come nel suo caso). Così, infatti, leggiamo nell’art. 2, comma 4, dell’Ipotesi di CCNI 25/28:
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 5, comma 10, sono validi:
– gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
– l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
– gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
– l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Le risposte ai quesiti
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