Assegnazione provvisoria 2024, ricongiungimento: quando serve essere conviventi

Assegnazione provvisoria: quando è necessario essere conviventi in caso di rincongiumento? Quando invece non lo è?
Assegnazioni provvisorie 2024/25
Riferimenti
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2024/25 sono disciplinate dal CCNI 19/22, ancora prorogato a seguito dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che ha inoltre fornito alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNI 19/21, finalizzate a garantire la mobilità anche annuale a determinate categorie di docenti. Ecco quali
Tempistica
Le domande di assegnazione provvisorie e utilizzazione, come indicato dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, si presentano dall’11 al 24 luglio p.v.
Modalità presentazione
Le domanda sono presentate:
- tramite Istanze Online, dai docenti a tempo indeterminato;
- utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina Mobilità, da inoltrare all’USP della provincia richiesta secondo le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC), dai docenti assunti con incarico finalizzato al ruolo. Qui tutti i modelli
Chi può presentare domanda
In presenza di uno dei motivi di cui all’art. 7/1 del CCNI 19/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti:
- assunti in ruolo nel 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda di assegnazione provinciale o interprovinciale, anche se soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI su trasferimenti e passaggi (tali eventuali vincoli, infatti, riguardano i soli predetti movimenti);
- assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23): possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato nell’a.s. 23/24 da concorso straordinario bis, da GPS prima fascia sostegno procedura 22/23 e da GPS prima fascia sostegno e posto comune procedura 21/22: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale e interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova (come sappiamo si può presentare domanda o provinciale o interprovinciale; in entrambi i casi, i docenti in questione, oltre ad aver superato l’anno di prova, devono rientrare in una delle predette deroghe).
Motivi
Questi i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria (uno dei seguenti motivi):
- – ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- -ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- – gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- – ricongiungimento al genitore.
Ricongiungimento e convivenza
In caso si chieda l’assegnazione per ricongiungimento, si deve essere conviventi con la persona cui ci si intende ricongiungere? Non sempre.
Così leggiamo nella suddetta nota del 4 luglio 2024:
Per tutto il personale docente, educativo e ATA si rammenta che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 17, comma 1, del CCNI, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il
ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L’istanza di ricongiungimento al genitore o al figlio prescinde dall’ulteriore requisito della convivenza.
Dunque, il requisito della convivenza, la cui stabilità deve risultare dalla relativa iscrizione anagrafica, è richiesto per il ricongiungimento al convivente e a parenti o affini (quale può essere la nonna, la zia …).
Il suddetto requisito, invece, non è richiesto negli altri casi, ossia ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, al genitore e figlio.
La suddetta convivenza, ricordiamolo, si può attesta con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, ove fare riferimento alla certificazione anagrafica comprovante la stabilità della convivenza medesima.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).