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Assegnazione provvisoria 2024, richiesta altro posto o classe concorso: quante domande? Quante preferenze?

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L’assegnazione provvisoria può essere chiesta anche per una classe di concorso/grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Quante domande presentare.

Chi e perché può presentare domanda

Ai sensi del CCNI 2019/21, prorogato in virtù dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS (che ha inoltre introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21), possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti:

  1. assunti in ruolo nel 2022/23 e precedenti: domanda provinciale o interprovinciale, anche se soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI su trasferimenti e passaggi (tali eventuali vincoli, infatti, riguardano i soli predetti movimenti);
  2. assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23): domanda provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  3. assunti a tempo determinato nel 2023/24 da concorso straordinario bis, procedura GPS sostegno a.s. 22/23 e procedura GPS sostegno/posto comune a.s. 21/22: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  4. assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale o  interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova.

La domanda può essere presentata dai summenzionati docenti, purché sussista uno dei seguenti motivi:

  • – ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • -ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • – gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • – ricongiungimento al genitore.

Posto, provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria:

  • può essere presentata per una sola provincia, (quindi o si presenta domanda provinciale oppure interprovinciale)
  • nella domanda è possibile esprimere sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
  • può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;
  • non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

Richiesta classe di concorso/grado di istruzione: quante domande

In caso si chieda l’assegnazione provvisoria anche per una classe di concorso/grado di istruzione/tipologia di posto diversa da quello di titolarità, quante domande si devono presentare presentare? Dipende. In caso l’interessato chieda:

  1. una tipologia di posto diversa da quella di titolarità ma del medesimo grado, la domanda è unica (es.: docente titolare su sostegno in un grado che chiede posto comune nel medesimo grado e viceversa);
  2. una classe di concorso del medesimo grado di titolarità, la domanda è unica (es.: docente titolare su classe di concorso nella secondaria di primo grado che chiede un’altra classe di concorso sempre del primo grado oppure docente titolare su classe di concorso nella secondaria di secondo grado che chiede un’altra classe di concorso sempre del secondo grado);
  3. un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, le domande sono differenti (es.: docente titolare alla primaria/infanzia che chiede una classe di concorso della secondaria di primo grado; tale docente presenta una domanda per l’infanzia/primaria e un’altra per la secondaria di primo grado; qualora chiedesse anche una classe di concorso della secondaria di secondo grado, il medesimo docente dovrà presentare una terza domanda per la secondaria di secondo grado; analogamente il docente titolare alla primaria che chiede la scuola dell’infanzia presenta due distinte istanze).

Quanto alle preferenze esprimibili:

  • nei casi di cui ai punti 1 e 2, essendo la domanda unica, se ne possono indicare al massimo 15 o 20 (15 per la secondaria o 20 per l’infanzia/primaria);
  • nel caso di cui al punto 3, essendo domande distinte, se ne possono indicare 15/20 in ciascuna domanda.

Evidenziamo che, qualora si presentino domande distinte (come nel caso di cui al sopra riportato punto 3), l’interessato dovrà indicare l’ordine di gradimento con cui trattare le relative istanze, sempre in subordine a quella per il grado di titolarità. Esempio: docente titolare alla scuola dell’infanzia presenta domanda per l’infanzia e poi una per la secondaria di primo grado e un’altra per il secondo grado; dovrà indicare l’ordine di gradimento tra queste due ultime istanze; non si considera quella per il grado di titolarità che viene trattata per prima. Di seguito l’immagine relativa alla domanda dello scorso anno scolastico:

Tempistica e modalità

Le domande, come indicato dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, si presentano dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze online i docenti di ruolo; utilizzando il modello pubblicato sul sito del MIM nella pagina Mobilità e inoltrandola all’USP della provincia richiesta secondo le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC) i docenti assunti con incarico finalizzato al ruolo.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente di ruolo a Formia da 3 anni per la classe di concorso A026 – matematica. Ho frequentato e superato il concorso 30 cfu per la classe di concorso A027 – matematica e fisica. Per l’assegnazione provvisoria devo considerare 15 preferenze per la classe di concorso di ruolo e 15 preferenze per la classe di concorso di cui abilitato?

Considerato che la classe di concorso richiesta in aggiunta (A-27) appartiene al medesimo grado di titolarità di quella del lettore (A-26), lo stesso presenterà una sola domanda e potrà esprimere in totale 15 preferenze che varranno per entrambi le classi di concorso.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Assegnazioni provvisorie docenti 2024: a breve le date per la domanda. Chi può presentarla (ricongiungimento ai figli, marito, genitore, motivi di salute…)

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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