Assegnazione provvisoria 2024: comune ricongiungimento va espresso. Altra classe concorso è aggiuntiva

Nelle assegnazioni provvisorie il comune di ricongiungimento non può non essere indicato. Viceversa, le preferenze per altri comuni non vengono considerate.
Domanda
Ricordiamo che le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2024/25 sono ancora disciplinate dal CCNI 2019/22, prorogato dall’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che, tra l’altro, ha introdotto alcune precisazioni nonché recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 e volte a garantire la partecipazione alle procedure di mobilità, anche annuale, a determinate categorie di personale. Ecco quali
La domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
– si presenta dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze Online, i docenti di ruolo; utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità, modelli da inoltrare all’USP della provincia richiesta secondo il codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC), i docenti a tempo determinato.
Chi può presentare domanda
In presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale;
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21;
- i docenti a tempo determinato nel 2023/24, assunti da concorso straordinario bis, da GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e da GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l’anno di prova: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21;
- i docenti assunti da GPS sostegno procedura 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, se rientrano in una delle succitate deroghe ed hanno superato l’anno di prova (tali docenti, in sostanza, possono presentare domanda solo se rientranti in una delle previste deroghe, fermo restando il superamento dell’anno di prova).
Comune rincongiumento
Chi chiede l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento, come leggiamo nell’art. 7 del CCNI 19/22, deve indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento (quello in cui risiede la persona cui ci si intende ricongiungere; vi deve risiedere con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi antecedenti la data ultima di presentazione delle domande) o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Quindi, è possibile indicare o l’intero comune di ricongiungimento ovvero più scuole presenti nello stesso. Qualora si intenda esprimere preferenze (analitiche e/o sintetiche) per altri comuni, l’indicazione con preferenza sintetica del suddetto comune di ricongiungimento è obbligatoria, anche nel caso in cui nel medesimo vi sia una sola scuola. Pertanto, nell’espressione delle preferenze, in caso di ricongiungimento, bisogna operare nel modo seguente:
- comune di ricongiungimento con preferenza sintetica e poi preferenze (scuole e/o comuni) relative ad altre comuni; oppure
- scuole del comune di ricongiungimento, poi il comune di ricongiungimento con preferenza sintetica e a seguire preferenze (scuole e/o comuni) relative ad altre comuni.
Nel caso in cui non si esprima il comune di ricongiungimento con preferenza sintetica, la domanda non è annullata ma l’Ufficio considera le sole preferenze analitiche relative a specifiche scuole del predetto comune di ricongiungimento.
Precisiamo, infine, che, qualora nel comune di ricongiungimento non ci siano scuole esprimibili (es.: docente titolare nel secondo grado che chiede ricongiungimento in un comune in cui vi sono solo istituti comprensivi), è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel citato comune di ricongiungimento.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente con più abilitazioni; Nel comune di residenza della persona oggetto di riconoscimento c’è una sola scuola nella quale vi è la classe di concorso sulla quale sono di ruolo. Io però vorrei richiedere l’assegnazione su di una diversa classe di concorso (per la quale sono altrettanto abilitato) che è presente in una scuola in un comune limitrofo. Posso indicare solo il secondo comune evitando di indicare il comune di residenza in quanto nello stesso c’è si una scuola ma non contempla la classe di concorso che intendo indicare nella domanda? Oppure, se indico il comune di residenza come prima scelta sintetica (senza esprimere scuole) e in seconda posizione altra scuola in altro comune con quale ordine verrà considerata la domanda? E in caso non vi sia posto nella seconda scelta verrei mandato per forza nell”unica scuola del comune di residenza oppure non verrei assegnato?
Rispondiamo subito che il lettore non può non indicare il comune di ricongiungimento. Lo stesso non indica a quale grado di istruzione appartiene l’altra classe di concorso. Considerato, però, che parla di una classe di concorso non presente nella scuola del comune di ricongiungimento o si tratta di una scuola secondaria di secondo grado oppure di una classe di concorso relativa alla seconda lingua ovvero a strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Se trattasi di scuola secondaria di primo grado, la domanda da presentare è unica; se trattasi, invece, di scuola secondaria di secondo grado, il lettore deve presentare due diverse domande. Ipotizziamo i due scenari, premettendo che il lettore deve necessariamente chiedere la classe di concorso di titolarità, perché la richiesta per altra classe di concorso è aggiuntiva, come leggiamo nel summenzionato articolo 7 del CCNI 19/22:
1. il lettore intende chiedere un’altra classe di concorso della secondaria di primo grado: presenta una sola domanda e nella stessa chiede la classe di concorso di titolarità e anche l’altra classe di concorso in cui è abilitato; indica come prima preferenza il comune di ricongiungimento (considerato che è presente una sola scuola, esprime direttamente il comune di ricongiungimento con preferenza sintetica); dopo indica l’altro comune di interesse ed eventuali altre preferenze;
2. il lettore intende chiedere un’altra classe di concorso della secondaria di secondo grado:
- presenta domanda per il primo grado; indica nella stessa come prima preferenza il comune di ricongiungimento; poi, se interessato, esprime altre preferenze;
- presenta una seconda domanda per il secondo grado; considerato che nel comune di ricongiungimento non è presente una scuola esprimibile (infatti nell’unica scuola la classe di concorso in esame non è presente), può indicare come prima preferenza una scuola di un comune viciniore (che potrebbe coincidere con il comune citato nel quesito; per vedere se trattasi di comune viciniore deve consultare le tabelle pubblicate dall’USP competente per territorio) oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel citato comune di ricongiungimento (ma non sembra questo il caso del quesito). Per presentare tale seconda domanda, trattandosi di un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, il nostro lettore deve aver superato l’anno di prova nella classe di concorso di appartenenza.
Sin qui come deve presentare domanda. Quanto alla valutazione delle istanze e alla disposizione del movimento, l’assegnazione provvisoria è disposta secondo le seguenti modalità:
- l’assegnazione nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi (infatti la richiesta di altra classe di concorso/grado è aggiuntiva rispetto a quelle per il grado/classe di concorso di titolarità);
- l’assegnazione in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda sono progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
Come si può notare, l’assegnazione nel grado di titolarità ovvero nella classe di concorso di titolarità precede quella tra gradi diversi, così come l’assegnazione nel comune di ricongiungimento precede quelle per scuole di altre comuni. Pertanto, il lettore potrà essere soddisfatto nell’altra classe di concorso, solo se non vi sono disponibilità per la classe di titolarità e nel comune di ricongiungimento.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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