Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Assegnazione provvisoria 2024/25, anche per docenti assunti straordinario bis in anno di prova?

WhatsApp
Telegram

Il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dovrà essere riscritto, considerato che è stato già prorogato. Docenti assunti da concorso straordinario bis 2023/24: possono presentare domanda?

Concorso straordinario bis

I docenti che hanno vinto il concorso straordinario bis, procedura prevista  dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, sono assunti dapprima a tempo determinato e l’anno successivo in ruolo. Nello specifico, sono queste le fasi in cui si articola la procedura:

  • concorso;
  • individuazione dalle GM del concorso e nomina a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di prova;
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, immissione e conferma in ruolo  con decorrenza 1° settembre dell’anno di assunzione a tempo indeterminato o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione (per i docenti che ne sono privi) all’atto della conferma in ruolo.

Come scritto più volte:

  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti non assunti nel 2022/23 intraprendono il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe), sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022.

Il primo anno, dunque, gli assunti da concorso straordinario bis sono docenti a tempo determinato e, solo dopo il superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del percorso universitario, sono assunti in ruolo.

Prima dell’assunzione a tempo indeterminato è possibile presentare assegnazione provvisoria? Facendo un esempio, un docente assunto nel 2023/24 a tempo determinato dalla suddetta procedura, può presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25?

CCNI 2019/22

Il CCNI 2019/22 ha disciplinato le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria anche per l’a.s. 2023/24, in virtù di una proroga, sancita dall’Intesa MIM-OOSS del 13/06/2023. Stando al contratto 19/22, come anche ai precedenti, l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta dagli immessi in ruolo nello stesso anno scolastico in cui si effettuano i movimenti:

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico … 

Dunque, stando alla disposizione contrattuale, i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio delle scolastico (quindi quello relativo al movimento) non possono ottenere l’assegnazione provvisoria. E’ proprio questo il caso degli assunti da concorso straordinario bis, nonché da GPS prima fascia.

Evidenziamo, però, che:

  • la succitata disposizione, lo scorso anno scolastico, è stata derogata, sempre in virtù dell’Intesa MIM-OOSS: gli interessati, infatti, hanno presentato l’istanza in modalità cartacea, domanda poi convalidata ai soli docenti che avevano superato l’anno di prova. Così, diversi assunti da GPS/concorso straordinario bis nel 2022/23, in ruolo dal 2023/24 (dopo il superamento dell’anno di prova), hanno presentato la domanda in modalità cartacea e poi hanno partecipato ai movimenti (i soli docenti con anno di prova superato);
  • la deroga, di cui al punto precedente, è stata applicata in virtù di un’altra disposizione contenuta nel CCNI, relativa ai docenti assunti con DDG 85/2018 e che ha permesso (ai predetti docenti) di presentare istanza di assegnazione provvisoria per lo stesso anno di immissione in ruolo.

A quanto detto, aggiungiamo che lo scorso anno, oltre ai docenti summenzionati, hanno potuto presentare domanda anche i gli assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23, in quanto si era in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, relativo al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i neoassunti. Il quadro normativo è stato ormai definito e, in base allo stesso, i neoassunti in ruolo sono vincolati nella sede di assunzione per tre anni scolastici, sebbene possano partecipare ad alcuni movimenti, come di seguito indicato.

Vincolo neoassunti

Il vincolo per i neoassunti è previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), in base al quale: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Dal combinato disposto del sopra riportato art. 399/3 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:

  • i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, devono restare nella scuola di assunzionenel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Il vincolo sopra illustrato dovrebbe essere attenuato dall’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Lo stesso dicasi per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92. Per fornire informazioni più precisi al riguardo, comunque, è necessario attendere la declinazione della disposizione nei CCNI sulla mobilità e sulle utilizzazioni assegnazioni provvisorie.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Salve, sono un docente che ha vinto il concorso straordinario bis art 59 in Lombardia e attualmente sta svolgendo l’anno di prova. Posso presentare assegnazione provvisoria per lavorare il prossimo anno scolastico 2024/25 in Sicilia? So già che non potrò chiedere il trasferimento. Mia moglie è residente in Sicilia ed ho due figli di età 2 e 1. Mi è stato detto che lo scorso anno è stato reso possibile attraverso una domanda cartacea. Eventualmente quali sarebbero i tempi?

Come sopra illustrato, lo scorso anno si è trattato di una deroga. A ciò aggiungiamo che sarà applicato il “nuovo” vincolo per i neoassunti. Pertanto, stando alla normativa vigente, fatte slave eventuali nuove deroghe, i docenti assunti da straordinario bis/GPS nonché i neo immessi in ruolo nel 2023/24 non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria. Questi ultimi, nello specifico, non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, mentre potranno inoltrare eventuale domanda di assegnazione provvisoria provinciale (ricorrendo i previsti motivi). Quanto alla tempistica, la presentazione delle domande avviene generalmente in estate (lo scorso anno dal 15 giugno al 5 luglio).

Questa la situazione attuale, tuttavia per una risposta definitiva dobbiamo attendere la sottoscrizione del nuovo CCNI.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Concorso DSGA, corso tecnico/pratico con il supporto di figure altamente qualificate. Eurosofia