Assegnazione provvisoria 2023 per ricongiungimento familiare: come si calcola il punteggio

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L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale con il quale si chiede di lavorare per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, senza modificare, però, la sede in cui il docente è titolare. Nell’assegnazione provvisoria si valuta soltanto il punteggio per esigenze familiare, nel rispetto di precise condizioni. Vediamo quali

Quali requisiti per chiedere Assegnazione provvisoria

Per presentare domanda di assegnazione provvisoria è necessario possedere uno dei requisiti indicati nel CCNI sulla mobilità annuale 2019-2022, la cui validità risulta prorogata anche per il prossimo anno scolastico 2023/24 (Intesa MI-Organizzazioni sindacali del 13 giugno 2023)

Come esplicitato nell’art.7 del contratto “L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.”

Una delle motivazioni principali, che coinvolge la maggioranza dei docenti che chiedono AP, è il ricongiungimento familiare

Ricongiungimento familiare nell’assegnazione provvisoria

Il docente che chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, può farlo per il coniuge, parte dell’unione civile o convivente purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, per i figli o per i genitori.

Essendo una richiesta motivata dal ricongiungimento, il movimento deve essere richiesto prioritariamente nel comune di residenza del familiare o nel comune viciniore.
La condizione indispensabile è che la residenza nel comune risulti effettiva con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria.

Come inserire le preferenze nella domanda

Nella domanda di AP per ricongiungimento familiare è obbligatorio inserire come prima referenza il comune di ricongiungimento o scuole specifiche in esso ubicate.

Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

Il docente che intende esprimere preferenze anche per altri comuni deve necessariamente esprimere, prima, preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento.

L’indicazione dell’intero comune di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Non inserire preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento determina, quindi, una valutazione parziale della domanda, in quanto non saranno considerate le preferenze per altri comuni e l’eventuale richiesta del docente per altre classi di concorso o per altra tipologia di posto

Valutazione del punteggio

Per l’assegnazione provvisoria il punteggio si valuta in base alle voci presenti nell’Allegato 3 del CCNI sulla mobilità annuale, che risultano essere soltanto quelle relative alle esigenze di famiglia.

Contrariamente a quanto si valuta per le utilizzazioni, per le quali è prevista la valutazione delle esigenze di famiglia, ma anche del servizio e dei titoli generali, per le assegnazioni provvisorie le voci previste nella tabella, che consentono di valutare il punteggio, sono quelle relative al comune di ricongiungimento familiare e ai figli minori.
Si riporta per maggiore chiarezza di dettagli la tabella (Allegato 3) inserita nel CCNI:

Il punteggio per il ricongiungimento (6 punti) spetta soltanto nel comune di residenza del familiare. Per scuole richieste ubicate in altri comuni tale punteggio, quindi, non viene valutato.

Per il ricongiungimento ai genitori il punteggio di ricongiungimento è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria)

Il punteggio per i figli minori (4 punti o 3 punti) spetta sempre, per qualsiasi preferenza espressa e per la sua valutazione si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

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La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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