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Assegnazione provvisoria 2023, non si può ottenere su cattedra mista. Requisiti per chiederla su sostegno senza titolo

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Le assegnazioni provvisorie (come i trasferimenti e i passaggi) non possono essere disposte su cattedra o posto misti, formati con ore di posto comune e ore di sostegno.

Assegnazioni provvisorie

CCNI 

Il nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dovrebbe essere a breve sottoscritto. Dai primi incontri tra MIM e OOSS è emerso che non ci saranno vincoli, per cui tutti i docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2022/23 e precedenti potranno presentare domanda. Oltre ai predetti docenti, la succitata istanza potrà essere presentata anche dai docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, sebbene gli stessi saranno assunti in ruolo nel 2023/24 (con decorrenza dal 1° settembre 2022 per gli assunti da GPS e con decorrenza dal 1° settembre 2023 per gli assunti da straordinario bis).

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.

Posti richiedibili

L’assegnazione può essere chiesta:

  • per il posto o classe di concorso di titolarità;
  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
  • anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
  • (per le sole assegnazioni interprovinciali) per posto di sostegno, pur in assenza del previsto titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive (ciò se la nuova disposizione sarà confermata nel nuovo CCNI).

Nel CCNI si evidenzia che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (altri rispetto a quello di titolarità) è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto, per chiedere l’assegnazione su altra classe di concorso/grado di istruzione o altra tipologia di posto, si deve comunque chiederla per il posto/classe di concorso di titolarità.

Posti disponibili

I posti destinati alle assegnazione provvisorie sono quelli facenti parte dell’organico dell’autonomia, rimasti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, e quelli istituiti al fine di adeguare il predetto organico alle situazioni di fatto (quindi facenti parte del cosiddetto organico di fatto). I predetti posto possono essere formati anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

E’ possibile essere soddisfatti in AP interprovinciale su cattedra mista (posto normale + posto sostegno senza titolo con almeno 180gg di servizio su sostegno). Esempio: un istituto scolastico ha disponibilità di 8 ore in organico di fatto su posto normale, posso completare su posto di sostegno senza titolo avendo svolto almeno 180gg di servizio su posto di sostegno senza titolo?

La risposta al quesito è negativa: nelle operazioni di immissione in ruolo, di trasferimento/passaggio e assegnazione provvisoria non è prevista la costituzione di cattedre miste (ciò può succedere all’interno delle scuole ma con docenti impiegati per alcune ore su disciplina/sostegno e per altre su potenziamento). In fase di costituzione dell’organico dell’autonomia, come anche dell’organico di fatto, i posti e le cattedre sono tutte costituite ciascuna per classe di concorso/tipo di posto e non esiste la cattedra mista.

La lettrice, tuttavia, potrebbe chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno senza titolo (con tutte le ore naturalmente su tale tipologia di posto), qualora venga confermata nel prossimo CCNI la disposizione di cui all’articolo 7/14 del CCNI 2019/22. Tale disposizione, come sopra illustrato, prevede che, per chiedere l’assegnazione interprovinciale su sostegno senza titolo di specializzazione, l’interessato deve frequentare e stare per concludere il percorso di specializzazione oppure deve aver svolto un anno di servizio su sostegno. Al riguardo, per anno di servizio si intende annualità, che si matura svolgendo un servizio di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio ovvero delle attività educative per la scuola dell’infanzia.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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