Assegnazione provvisoria 2021, il docente sceglie se richiedere anche cattedra su più scuole. Come si compila sezione G2

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I docenti interessati possono presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2021/22 sino al prossimo 5 luglio. Cosa comporta la richiesta di posti derivanti dalla somma di spezzoni compatibili con l’orario di servizio?

Una nostra lettrice chiede:

Sto compilando la domanda di assegnazione provvisoria per la secondaria di secondo grado. Che cosa comporta nella sezione G2, la richiesta di posti derivanti dalla somma di spezzoni compatibili con l’orario di servizio? Si intende all’interno dello stesso istituto? Questa scelta può precludere l’assegnazione su cattedra vacante?

Prima di rispondere al quesito ricordiamo sino a quando è possibile presentare domanda e per quali motivi.

Assegnazione provvisoria a.s. 2021/22

Le domande di assegnazione provvisoria a.s. 2021/22 possono essere presentate dal personale docente sino al 5 luglio 2021, tramite Istanze online. Guida per immagini

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

Non tutti i docenti, comunque, pur essendo in possesso dei previsti requisiti, possono presentare la suddetta domanda. Approfondisci

Risposta al quesito

Ritornando al quesito posto dalla nostra lettrice, la sezione G2 di cui parla la stessa è quella di seguito riportata:

Nello specifico, il quesito riguarda il punto 22 “Il docente chiede posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l’orario di servizio“. Rispondendo “si”, il docente dichiara la disponibilità ad essere assegnato su un posto costituito da spezzoni orario tra scuole diverse dello stesso o di diverso comune. Con la dizione “purché compatibili con l’orario di servizio” si intende il fatto che la somma dei contributi orari non può essere inferiore o superiore all’orario di servizio. Rispondendo di “no”, l’assegnazione provvisoria potrà essere ottenuta solo su cattedre/posti interni (COI) ad una medesima scuola.

La lettrice, inoltre, chiede:

  • se, dando la disponibilità ad essere assegnati su posti derivanti dalla somma di spezzoni, si preclude l’assegnazione su cattedra vacante; probabilmente intende su una COI (cioè su cattedra/posto interni, ossia in una stessa scuola). Alla domanda rispondiamo di no, in quanto prima si assegnano le cattedre/posti interni (COI), poi quelli esterni (COE) tra scuole dello stesso comune e successivamente tra scuole di comuni diversi (in base alle disponibilità presenti);
  • se con posti derivanti dalla somma di spezzoni compatibili con l’orario di servizio si intende all’interno dello stesso istituto. Anche in questo caso, alla luce di quanto detto sopra, rispondiamo di no, in quanto le ore presenti nel medesimo istituto formano una cattedra/posto interni.

Evidenziamo che per l’assegnazione di un posto costituito da più spezzoni devono concorrere le seguenti condizioni:

  1. il docente dà la propria disponibilità;
  2. il posto costituito da spezzoni deve avere come sede principale (cosa che decide l’ATP competente) una delle scuola indicate dal docente (se si indicano solo preferenze sintetiche, allora la richiesta sarà valida per tutte le scuole in esse presenti; l’assegnazione, comunque, come detto sopra, avviene prima su cattedra/posto interno, poi su cattedra/posto esterni tra scuole dello stesso comune e successivamente tra scuole di comuni diversi).

Ricordiamo che l’assegnazione su posti derivanti della somma di spezzoni orario è prevista dall’articolo 7, comma 10, del CCNI 2019/22:

10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili 

Come si evince dal citato comma, infine, i posti sui cui effettuare le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate sia sui posti del cosiddetto organico di diritto (organico dell’autonomia) che su quelli dell’organico cosiddetto di fatto (art. 1/69 legge 107/15).

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2021: chi può presentare domanda, preferenze e punteggio [GUIDE]

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