Assegnazione provvisoria 2024, anche su sostegno senza titolo ma solo se non ci sono specializzati, anche precari

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Il docente senza titolo di specializzazione può partecipare alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno. Requisiti, ordine movimenti e precedenza specializzati.

CCNI e Intesa

La mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), anche per l’a.s. 2024/25, è disciplinata dal CCNI 2019/22, prorogato in virtù dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che ha, inoltre, introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

In virtù dell’Ipotesi di Intesa summenzionata, è stata ampliata la platea di docenti che possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, ivi compresi coloro i quali nel 2023/24 sono stati assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Quanto alla tempistica e alle modalità di presentazione delle istanze, sono state indicate dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, secondo cui le domande si presentano dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze online i docenti di ruolo; utilizzando il modello pubblicato sul sito del MIM nella pagina Mobilità e inoltrandola all’USP della provincia richiesta secondo le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC) i docenti assunti con incarico finalizzato al ruolo.

Chi può presentare domanda e perché

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria le seguenti categorie di docenti:

  1. assunti in ruolo nel 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda di assegnazione provinciale o interprovinciale, anche se soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI su trasferimenti e passaggi (tali eventuali vincoli, infatti, riguardano i soli predetti movimenti);
  2. assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23): possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  3. assunti a tempo determinato nell’a.s. 23/24 da concorso straordinario bis, da GPS prima fascia sostegno procedura 22/23 e da GPS prima fascia sostegno e posto comune procedura 21/22: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  4. assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova.

Quanto ai motivi per cui le sopra elencate categorie di docenti possono presentare domanda, sono quelli indicati nell’articolo 7, comma 1, del CCNI 2019/21. Ai sensi del predetto articolo, la domanda di assegnazione provvisoria si può presentare per uno dei seguenti motivi:

  • – ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • -ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • – gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • – ricongiungimento al genitore.

Se non è presente nessuno di tale motivi, la domanda non può essere presentata.

Assegnazione su sostegno senza titolo

L’articolo 7, comma 14, del CCNI 2019/22 prevede la possibilità di presentare domanda di assegnazione su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, in presenza di determinati requisiti e condizioni. Ecco quali:

  • la richiesta di assegnazione deve essere interprovinciale (quindi il posto di sostegno senza titolo non può essere chiesto in caso di domanda provinciale);
  • l’interessato deve stare per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, deve aver svolto almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno (nel CCNI non è richiesto un servizio specifico, per cui si può aver svolto sostegno alla primaria e chiedere assegnazione per la secondaria).

Sempre il summenzionato art. 7/14 prevede che:

  • il movimento in questione si colloca nella fase 41 della sequenza operativa – Allegato 1 al CCNI 19/22 – ove è indicato l’ordine delle operazioni (è il penultimo movimento indicato nella citata sequenza);
  • nell’ambito del movimento hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al CCNI 19/21, art. 8/1punto IV lettera g [destinatari dell’art. 33, commi 5 e 7, della L. n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità], lettera l [lavoratrici madri o lavoratori padri, genitori di figli sino a 6 anni: sono considerati i figli che compiono i 6 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024] e lettera m [lavoratrici madri o lavoratori padri, genitori di figli sino a 12 anni: sono considerati i figli che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024].

Da evidenziare che i docenti in questione non “scavalcano” i docenti specializzati, nemmeno i precari non partecipanti ai movimenti della mobilità annuale. Infatti, l’assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno nei confronti dei docenti senza titolo è disposta:

  • in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE/GPS nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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