Assegnazione provvisoria 2020/21, i casi i cui non puoi chiederla

L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere chiesto dai docenti in possesso dei requisiti necessari che consentono loro di presentare domanda per una delle motivazioni indicate nell’art.7 comma 1 del CCNI.
L’assegnazione provvisoria, infatti, può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
- ricongiungimento al genitore
In assenza di una di queste motivazioni non è possibile partecipare all’assegnazione provvisoria.
Quando e dove non si può chiedere assegnazione provvisoria
I docenti in possesso dei requisiti utili per chiedere assegnazione provvisoria devono tenere in doverosa considerazione alcuni divieti inseriti in modo chiaro ed esplicito nel succitato articolo 7 del CCNI.
Riportiamoli nel dettaglio
1- Non si può chiedere assegnazione provvisoria all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze previste nell’articolo 8 del contratto.
2- Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21. Niente AP, quindi, per i neo-immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2020.
3- Non si può chiedere assegnazione provvisoria per più province. Il movimento annuale può essere chiesto esclusivamente per la provincia di ricongiungimento, quindi per una sola provincia.
4- Non si possono esprimere nella domanda più di 15 preferenze per i docenti della scuola Secondaria I e II grado e non più di 20 per i docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, comprensive della tipologia analitica e sintetica, sulla base delle esigenze e delle scelte effettuate dal docente.
5- Non si può chiedere assegnazione provvisoria soltanto per una classe di concorso diversa da quella di titolarità, ma il docente deve chiedere prioritariamente la classe di concorso in cui è titolare. Come chiarito nel comma 4 dell’art.7, infatti, “[…] La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità […]”.
6- Non si può chiedere assegnazione provvisoria per altro grado di istruzione se non è stato superato l’anno di prova e ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2020/21.
7- Non si può chiedere assegnazione provvisoria per altra classe di concorso se non si possiede il titolo valido per la mobilità professionale, quindi la specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Conclusioni
La consapevolezza di quanto evidenziato nei punti da 1 a 7 consente ai docenti di evitare errori nella domanda e nelle loro richieste e crea le condizioni per una valutazione più agevole e veloce delle domande.
La speranza dei docenti è che i movimenti annuali vengano pubblicati entro il 31 agosto in modo tale che sia possibile prendere servizio il 1° settembre nella scuola assegnata.
Fare richieste non consentite potrebbe essere causa di rallentamenti nelle procedure, con conseguenti ritardi nella pubblicazione dei movimenti.
Evitiamo quindi richieste errate, fatte inconsapevolmente o anche in modo consapevole da parte di coloro che vogliono comunque “tentare” una richiesta alla quale non hanno diritto.
Il rispetto delle regole stabilite nel CCNI può essere soltanto d’aiuto per un’elaborazione più veloce dei movimenti