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Assegnazione docenti posti potenziamento, si possono attribuire le ore ad altra classe di concorso?

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Cattedra potenziamento scuola secondaria: si può attribuire ad un docente appartenente ad altra classe di concorso, sebbene affine a quella assegnata all’istituzione scolastica?

Prima di rispondere ad un quesito posto in redazione da un nostro lettore, ricordiamo sinteticamente di cosa abbiamo parlato nell’articolo “Assegnazione cattedre per il prossimo anno scolastico, docenti potranno essere spostati a potenziamento o avere cattedra mista“, citato dal lettore nel predetto quesito.

Assegnazione cattedre/posti potenziamento

Nell’articolo in questione abbiamo parlato dell’assegnazione dei docenti sui posti di potenziamento, descrivendo la relativa procedura, ed evidenziato che gli stessi (posti) fanno parte (insieme ai posti comuni e di sostegno) dell’organico dell’autonomia e che, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nel predetto organico. Ciò significa che:

  1.  nel caso di una scuola secondaria, viene assegnato alla stessa un posto relativo ad una determinata classe di concorso o di sostegno;
  2.  nel caso di una scuola dell’infanzia/primaria, viene assegnato alla stessa un posto comune o di sostegno;
  3. il posto in questione (quelli sopra citati) può essere coperto con un’immissione in ruolo, un trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzazione ovvero con una supplenza al 31/08.

Successivamente all’assegnazione del posto da parte dell’USR/UPS, come detto, il dirigente procede all’assegnazione  dei docenti sulla cattedra/posto di potenziamento, secondo la prevista procedura e nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali.

Quesito

Ecco il quesito del nostro lettore:

Ho letto con attenzione e interesse l’articolo presente a questo link in merito alla gestione delle cattedre di potenziamento nell’organico dell’autonomia. Ho una domanda a cui spero riusciate a rispondermi, anche aggiungendola a fondo articolo. In una scuola secondaria di secondo grado, i principi descritti nell’articolo possono essere estesi anche ad una certa area disciplinare? Mi spiego meglio: in un dipartimento di matematica e fisica possono essere presenti ben quattro classi di concorso diverse (A020, A026, A027, A047), mentre la cattedra di potenziamento fa riferimento ad una sola CdC. In presenza di docenti che possono lavorare su CdC diverse, è possibile da parte del dirigente spalmare le ore di potenziamento tra tutti i docenti?

Rispondiamo al lettore che riteniamo non sia possibile assegnare la cattedra di potenziamento a docenti non appartenenti alla classe di concorso cui afferisce il posto assegnato dall’USR/USP, in fase di costituzione degli organici, in quanto come si evince nelle varie disposizioni normative si parla sempre e solo di singole classi di concorso (a partire dalla legge 107/2015, istitutiva dei posti di potenziamento):

  • legge 107/2015 (art. 1, comma 95): […] I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96.
  • note organici 2023/24: Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche. I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

In definitiva, già nella legge 107/2015 si dispone che l’assegnazione dei posti di potenziamento avviene in riferimento ad una specifica classe di concorso, come confermato, negli anni, nelle annuali note sugli organici del personale docente, ove si legge della possibilità di utilizzare i predetti posti per la copertura degli insegnamenti curricolari nonché per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della stessa classe di concorso.

D’altra parte, come detto sopra, i posti in questione fanno parte dell’organico dell’autonomia, assegnato alle scuole in riferimento alle classi di concorso in essa presenti, ragion per cui sarebbe difficile comprendere una modifica in organico della classe di concorso di potenziamento (sebbene trattasi di classi di concorso affini o appartenente alla medesima area disciplinare).

A ciò aggiungiamo che, qualora le ore di potenziamento fossero utilizzate per ampliare l’offerta formativa, le stesse non potrebbero che riguardare la classe di concorso, cui afferisce il posto e che è stata richiesta dalla scuola di interesse, per ampliare l’offerta formativa relativa proprio a quella classe di concorso.

Infine, in nessun documento ministeriale, ad oggi, si legge che è possibile assegnare il posto di potenziamento per area disciplinare o classe di concorso affine.

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