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Assegnazione docenti alle classi: dirigente rispetta criteri e proposte organi collegiali. Se non lo fa deve motivare scelta diversa

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L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è di competenza del dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Cosa succede se il dirigente non le rispetta?

Procedura

La procedura riguardante la suddetta assegnazione è la seguente:

  • il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
  • Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
  • il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni [art. 396, comma 2-lettera d), del D.lgs. 297/94].

In caso di assegnazione di docenti a classi/plessi ubicati in comuni diversi da quella della sede principale (sede di organico), il dirigente deve tener conto della disposizione di cui all’articolo 3/5 del CCNI 2022/25 sulla mobilità e secondo la quale la predetta assegnazione avviene:

  • sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti;
  • salvaguardando la continuità didattica;
  • sulla base del criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto;
  • tenuto conto delle modalità e dei criteri definiti in contrattazione di istituto;
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 sulla mobilità.

Così ad esempio, in linea generale:

  • non sarà possibile assegnare ad un plesso, ubicato in un comune diverso dalla sede di organico, un docente che sia il primo in graduatoria di istituto oppure che fruisca di una delle previste precedenze nel comune in cui si trova la sede di organico ovvero un docente che stia terminando un ciclo in una determinata classe;
  • viceversa, saranno assegnati ad un comune diverso da quello sede di organico: i docenti che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico; i docenti con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto; i docenti che non usufruiscono di precedenza nel comune/provincia sede di organico.

A quanto detto, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto, ferma restando la salvaguardia delle precedenze.

Evidenziamo che mentre l’assegnazione dei docenti ai plessi ubicate in comuni diversi da quello della sede principale è oggetto di contrattazione di istituto, l’assegnazione alle classi della sede principale o comunque in plessi ubicati nel medesimo comune della sede di organico è soltanto oggetto di confronto sempre al livello di istituzione scolastica, come si legge nell’articolo 22/8 del CCNL 2016/18:

  • 8. Sono oggetto di confronto:
  • a) a livello nazionale e regionale:
  • b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
  • b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Per quanto riguarda l’attribuzione delle classi ai docenti il dirigente ha carta bianca o deve attenersi ai criteri di attribuzione stabiliti dal ptof? Cosa accade se il dirigente li ignora?

La procedura per l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è quella sopra descritta, secondo cui il dirigente scolastico, tenuto conto dei criteri definiti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio, procede all’assegnazione dei docenti alle classi.

Nel caso in cui i predetti criteri e proposte non sia tenute in considerazione, il dirigente deve adeguatamente motivare  l’atto. Al riguardo, ricordiamo che il tribunale di Agrigento, con sentenza 2778 del 3 dicembre 2004, con cui ha annullato il provvedimento di un DS che non ha rispetto la procedura sopra descritta (invertendo il previsto ordine logico-temporale: prima proposta collegio docenti e poi criteri del consiglio di istituto), ha evidenziato anche la mancata motivazione del provvedimento.

Conseguentemente, qualora il dirigente decida di discostarsi dai criteri definiti dal consiglio di istituto e dalle conseguenti proposte del collegio docenti, deve motivare adeguatamente la scelta effettuata, in riferimento ai presupposti di fatto e diritto che lo hanno spinto a discostarsi da quanto stabilito dagli organi collegiali. In caso contrario, il procedimento descritto non avrebbe senso.

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