Primi giorni di scuola, si assegnano docenti ai plessi: continuità non è unico criterio da seguire. La procedura

WhatsApp
Telegram

L’assegnazione dei docenti ai plessi è di competenza del dirigente scolastico, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di istituto e delle proposte delle collegio docenti. Se trattasi di plessi ubicati in altri comuni, va rispettato anche il CCNI mobilità.

Assegnazione docenti alle classi e ai plessi

L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, come ormai sappiamo, non è oggetto di contrattazione con la RSU ma solo di confronto, secondo quanto indicato dall’art. 30, comma 9 – lettera b2), del CCNL 2019/21. Il confronto, diversamente dalla contrattazione, non porta ad una decisione condivisa tra amministrazione e OOSS ma trattasi di una modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo… di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare. 

La competenza in materia spetta al dirigente scolastico, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 165/01:

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative…

In virtù di quanto disposto dal summenzionato decreto, nonché dagli articoli 10, 7 e 396 del D.lgs. 297/94, il dirigente procede all’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, secondo la procedura seguente:

  • il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4);
  • Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b.), tenuto conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto;
  • il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio d’Istituto e delle successive proposte fatte dal Collegio docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni (art. 396).

Assegnazione in plessi ubicati in altro comune

Qualora l’assegnazione succitata riguardi sedi ubicate in comuni diversi da quello della sede di organico, il dirigente deve rispettare, oltre a quanto detto sopra, anche la disposizione di cui all’articolo 3/5 del CCNI 2022/25 sulla mobilità, secondo cui, ferme restando le prerogative del dirigente e degli organi collegiali, i posti/cattedre, situati in plessi ubicati in comuni diversi da quello in cui si trova la sede di organico, sono assegnati salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istitutosecondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto, contrattazione che dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25.

In definitiva, il dirigente assegna i docenti ad un plesso ubicato in comune diverso dalla sede di organico:

  • sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti;
  • salvaguardando la continuità didattica;
  • sulla base del criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto;
  • tenuto conto delle modalità e dei criteri definiti in contrattazione di istituto (contrattazione che dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento);
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 sulla mobilità. Ciò significa che non è possibile assegnare ad un plesso, ubicato in comune diverso dalla sede di organico, un docente che fruisca di una delle previste precedenze nel comune in cui si trova la sede di organico.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di scuola dell’infanzia, in possesso della legge 104 comma 3 art 3 personale. Quest’anno prima del collegio la dirigente ha convocato tutte le docenti di scuola dell’infanzia ed ha effettuato due cambiamenti riguardanti le docenti. Spostando la suindicata docente in in un altro plesso nello stesso comune. Vorrei sapere non vige il concetto continuità. 

La salvaguardia della continuità didattica, oltre che nelle assegnazioni in plessi ubicati in comuni diversi dalla sede di organico (come detto sopra), è un criterio adottato in tutte le istituzioni scolastiche e di cui non si può non tener conto. Per rispondere con precisione al quesito, tuttavia, dovremmo conoscere i criteri deliberati in materia dal Consiglio d’istituto della scuola in questione, per comprendere quale altro criterio abbia potuto seguire il dirigente, che dovrà comunque motivare il provvedimento in esame, soprattutto in caso di mancato rispetto dei citati criteri. Sicuramente, se il plesso è ubicato nel medesimo comune della sede di organico, il dirigente vi può assegnare anche il docente titolare dei benefici di cui alla L. 104/92 (cosa che non avrebbe potuto fare, se il plesso fosse stato ubicato in comune diverso da quello sede di organico e in cui l’interessato fruisce della precedenza).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram

Offerta Riservata TFA 2025: Abilitazione all’insegnamento da € 1.400 con Mnemosine