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Assegnazione docenti ai plessi: come avviene in comuni diversi dalla sede di organico. Condizione disabilità personale

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Nell’assegnazione dei docenti ai plessi ubicati in comuni diversi, il dirigente deve tener conto delle precedenze di cui al CCNI sulla mobilità. Condizione di disabilità personale.

Assegnazione docenti ai plessi

L’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, com’è noto, non è oggetto di contrattazione di istituto ma solo di confronto con la RSU (art. 30/9, lettera b2), del CCNL 2019/21) ed è di competenza del dirigente scolastico.

Al fine suddetto, il dirigente deve operare nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, secondo le disposizioni di cui agli articoli 10, 7 e 396 del D.lgs. 297/94, che delineano altresì le fasi della procedura in esame.

IConsiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4). 

Poi entra in gioco iCollegio docenti che formula le proposte per la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b.), tenuto conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto.

Il dirigente scolastico, infine, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio d’Istituto e delle successive proposte fatte dal Collegio docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni (art. 396).

Nel caso in cui l’assegnazione in esame riguardi plessi ubicati in comuni diversi dalla sede principale dell’Istituto (ossia una sede diversa da quella di organico), il dirigente deve rispettare anche le disposizioni contenute nel CCNI sulla mobilità.

Assegnazione in plessi ubicati in altri comuni

Le disposizioni di nostro interesse sono contenute nell’articolo 3/5 del CCNI mobilità 2022/25, dove leggiamo quanto segue:

ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

Dunque, qualora si tratti di assegnazione a plessi ubicati in comuni diversi dalla sede di organico (la cosiddetta sede principale dell’istituto),  la stessa deve avvenire:

  • nel rispetto di quanto detto nel paragrafo precedente (ossia tenuto conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti);
  • salvaguardando la continuità didattica;
  • sulla base del criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto;
  • tenuto conto delle modalità e dei criteri definiti in contrattazione di istituto (che dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento);
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 sulla mobilità. Ciò significa che non è possibile assegnare ad un plesso, ubicato in comune diverso dalla sede di organico, un docente che fruisca di una delle previste precedenze nel comune in cui si trova la sede di organico. Viceversa, in contrattazione di istituto si potrebbe stabilire di assegnare in un comune diverso dalla sede di organico – su richiesta e con priorità rispetto ad eventuali altri richieste – un docente che fruisca di una delle citate precedenze nel predetto diverso comune.

Per completezza, ricordiamo quali sono le citate precedenze:

  • Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”;
  • Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”;
  • Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”;
  • Punto IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”;
  • Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”;
  • Punto VI “Personale coniuge di militare o di categoria equiparata”
  • Punto VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”;
  • Punto VIII) “Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017”.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho invalidità al 60% e art 3 comma 1. Visto che non godo dell’esclusione dalla graduatoria di istituto, chiedo se ho il diritto di essere assegnata alle classi nel plesso del paese di mia residenza. Grazie

Quanto vale per la graduatoria interna di istituto vale anche per l’assegnazione ai plessi ubicati in un comune diverso dalla sede di organico: in entrambi i casi vigono le precedenze e la stessa non ne fruisce. Infatti, la lettrice non rientra nella precedenza di cui all’art. 13/1, punto III, del CCNI 22/25, ove si legge quanto segue: disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

NB: quanto detto si rifà al CCNI mobilità 22/25, che sta per essere rinnovato per il triennio 25/28. Pertanto, qualora ci siano novità in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

Qui gli ultimi aggiornamenti sul suddetto rinnovo

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