Assegnazione dei docenti alle classi nelle scuole secondarie, è caos. Docenti anche su 4 comuni

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Molti docenti di Scuola Secondaria di primo e di secondo grado assegnati nominati su cattedre orarie costituite anche su tre comuni diversi. In alcuni casi anche quattro.

La sostituzione dei codici meccanografici (analitici) delle singole scuole con quelli delle istituzioni scolastiche (sintetici), adottata quest’anno dal ministero dell’istruzione, sta determinando la costituzione di cattedre articolate anche su 4 comuni contemporaneamente,  sebbene la normativa generale vieti l’assegnazione dei docenti su cattedre articolate in più di due comuni. E’ quanto evidenziato da Carlo Forte sulle pagine di  “ItaliaOggi” (pag.31).

Il tutto nasce dal fatto che adesso i codici alfanumerici delle singole scuole secondarie sono stati sostituiti dal codice dell’istituzione scolastica che comprende tali scuole. Ciò ha fatto sì che quelle che prima risultavano a sistema come cattedre orario esterne (cattedre costituite con spezzoni appartenenti a scuole diverse) adesso vengono considerate cattedre interne. A prescindere dal fatto che i vari spezzoni di cui si compongono risultino ubicati in comuni diversi.

Pertanto, non sono rari i casi di istituzioni scolastiche dove le cattedre, di fatto, vengano costituite anche su tre comuni diversi. In alcuni casi, addirittura, su 4 comuni diversi.

Ciò sta avvenendo, in primo luogo, perché gli uffici scolastici, in molti casi, non hanno tenuto conto dell’ubicazione delle disponibilità su cui hanno costituito le cattedre e, in secondo luogo, perché i dirigenti scolastici stanno assegnando i docenti alle classi senza tenere conto dei vincoli previsti dalla normativa.

Tutto ciò però è in contrasto con la normativa vigente in materia. In particolare:

  • l’ordinanza 19 marzo 1997 n. 191, che regola la costituzione delle cattedre orario esterne nella secondaria di I grado, all’articolo 6, dispone: «Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni»;
  • l’ordinanza 9 luglio 1996, n. 332, che regola la costituzione delle cattedre orario nelle scuole secondarie di II grado, all’articolo 7 dispone che: «l’utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell’istituzione di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre»;
  • l’articolo 441 del Testo unico, il quale dispone che per la costituzione delle cattedre bisogna utilizzare «ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali». La norma parla al singolare quando menziona la sede di completamento (sede diversa) e la prassi invalsa va nel senso del rispetto del limite dei due comuni ai fini della costituzione della cattedra. Comuni che, peraltro, devono essere facilmente raggiungibili tra loro.

Questo criterio è stato recepito anche dal legislatore regolamentare in materia di supplenze. Il decreto 131/2007 (il regolamento sulle supplenze) dispone, infatti, all’articolo 4, comma 2, che: «Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità».

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi,  i disagi dovuti a questa nuova situazione si stanno facendo sentire soprattutto nelle regioni caratterizzate da una forte parcellizzazione dei centri dove hanno sede le scuole che, spesso, si trovano in piccoli comuni di montagna. E tutto ciò rischia di scatenare un forte contenzioso che, a sua volta, potrebbe determinare la necessità di apportare delle modifiche agli organici anche in corso d’anno. Il tutto con grave nocumento per la continuità didattica e per l’efficacia del processo didattico-apprenditivo.

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