Assegnazione cattedre per il prossimo anno scolastico: quelle miste con ore di potenziamento sono molto richieste

L’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del dirigente scolastico, così come quella sui posti del potenziamento dell’offerta formativa.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono una docente di inglese presso una scuola secondaria di 1° grado. Nella nostra scuola ci sono 18 ore di potenziamento che in questi ultimi anni sono state suddivise fra due docenti: 9 ore in classe + 9 ore di potenziamento inglese in compresenza con il docente di inglese. Per il prossimo anno scolastico, la DS vuole che le 18 ore di potenziamento siano assegnate ad un solo docente. La mia domanda è: c’è qualche norma che impedisce la suddivisione fra due docenti?
Rispondiamo alla nostra lettrice che non esiste nessuna normativa che impedisca la suddivisione delle ore di potenziamento tra due docenti. Anzi, dalla lettura delle disposizioni in materie si evince il contrario. Vediamo perché.
Posti potenziamento
Istituzione
I posti di potenziamento, com’è noto, sono stati istituiti con la legge 107/2015, insieme all’organico dell’autonomia di cui fanno parte i predetti posti, i posti comuni e per il sostegno (vedi al riguardo l’art. 1 – commi 5 e 63).
I docenti, facenti parte del suddetto organico, concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Utilizzo
Come si legge nell’annuale nota sugli organici, premettiamo che i posti di potenziamento, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia. Ciò significa che:
- nel caso di una scuola secondaria, viene assegnato alla stessa un posto relativo ad una determinata classe di concorso o di sostegno;
- nel caso di una scuola dell’infanzia/primaria, viene assegnato alla stessa un posto comune o di sostegno;
- il posto in questione (quelli sopra citati) può essere coperto con un’immissione in ruolo, un trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzazione ovvero con una supplenza al 31/08. Si precisa che nei provvedimenti relativi alle predette operazioni (mobilità, immissione in ruolo …), non si troverà la dicitura posto di potenziamento ma la classe di concorso/tipo di posto. Spetterà poi al dirigente scolastico assegnare il docente su potenziamento ovvero su posto curricolare ovvero su un posto misto curricolare/potenziamento, secondo la prevista procedura e nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali.
La procedura, di cui al punto 3 sopra riportato (assegnazione docenti sul potenziamento e ai plessi/classe), è la seguente:
- il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
- Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
- il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.
Sottolineiamo che nel D.lgs. n. 297/94, precedente alla legge 107/2015, si parla soltanto di classi/plessi, ma lo stesso dicasi per l’assegnazione dei docenti su posto di potenziamento.
Sempre in materia di utilizzo dei docenti sui posti di potenziamento, ricordiamo quanto prevede l’articolo 28 del CCNL 2016/18:
Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Dunque, anche da tale disposizione si evince chiaramente che non c’è differenza alcune tra ore di potenziamento e ore di insegnamento (che possono essere svolte dal medesimo docente sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento ovvero suddivise tra più docenti), nonché tra posti curricolare e posti di potenziamento.
Conclusioni
Da quanto detto, è evidente che nessuna norma impedisce la suddivisione delle ore di un posto di potenziamento a due docenti, anzi le disposizioni contemplano tale possibilità. Allo stesso tempo dobbiamo sottolineare, come detto sopra, che è competenza del dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio docenti, assegnare i posti ai docenti. Pertanto, nel rispetto delle prerogative collegiali, il dirigente della scuola della nostra lettrice può benissimo assegnare il posto intero ad un solo docente, così come può suddividerlo a due docenti.
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