Aspirante docente abilitato con riserva, ha diritto a partecipare al concorso e all’immissione in ruolo. Sentenza

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Una interessante sentenza del TAR del Lazio del 3 settembre, la N. 09317/2020 affronta il caso di un ricorrente escluso dall’ammissione al corso FIT e al piano delle assunzioni impugnando in modo efficace tramite il proprio difensore una serie di atti. Il TAR del Lazio rifacendosi ad un precedente ribadisce che sino a quando il contesto normativo non muterà, la valenza di principi in materia di riserva che ora succintamente a commento della sentenza riportiamo.

Fatto

Il ricorrente con più motivi lamentava la violazione di varie norme di legge, l’eccesso di potere per contraddittorietà e altre figure sintomatiche. Al superamento delle prove concorsuali non avrebbe fatto seguito l’assunzione, sia pur sempre con riserva, in quanto il MIUR avrebbe inteso tale riserva come limitata alla sola procedura concorsuale, con la conseguenza che la riserva stessa sarebbe “inutiliter data”, secondo un’opzione peraltro rimessa all’arbitrio dei singoli Uffici scolastici regionali, che determinerebbe disparità di trattamento sul territorio nazionale a fronte di identiche posizioni soggettive. Tanto nonostante, come evidenzia il TAR, nella lex specialis, che ha consentito al ricorrente di partecipare con riserva alla procedura in quanto abilitato all’estero in attesa di concludere l’iter per l’equipollenza, non esista nessuna limitazione, neppure nel bando di concorso, ai fini della sua assunzione in ruolo.

Il precedente

Il Tribunale amministrativo richiama un suo precedente, la sentenza n. 3400 del 2019, alla quale ha rinviato , di cui riportiamo questo passaggio: “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset”.

In assenza di modifiche legislative la riserva vale per tutta la “carriera” del titolare fino a quando non venga definitivamente sciolta

“In aderenza al richiamato orientamento ritiene il Collegio che, quantomeno in assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta. Si realizza così una situazione di “ambulatorietà” che segue, ovviamente anche in malam partem, la successiva fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, di modo che il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all’estero costituisce, civilisticamente, una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita (c.d. presupposizione) in esso e nota ad entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la pubblica Amministrazione”.

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