Aspettativa per svolgere un altro lavoro: ecco i criteri e le modalità di fruizione [e i limiti]
Esiste per il personale della scuola la possibilità di svolgere altri lavori sospendendo per un periodo quello di docente? Quali sono le condizioni?
Altra esperienza lavorativa
Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro l’art. 18 del CCNL del 29.11.2007, relativo al personale del comparto Scuola, prevede anche l’aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
La disciplina contrattuale così dispone:
comma 3: “Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.”
I limiti
Il periodo di aspettativa è concesso per un tempo corrispondente ad un anno scolastico.
Per cui, pur essendo richiesta per un più breve periodo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico (1 settembre – 31 agosto).
Una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.
Conclusioni
Il docente che richiede aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola deve avere la consapevolezza che al termine del periodo indicato dovrà fare una scelta: rientrare a scuola o lasciarla definitivamente per la nuova attività.
Ciò perché l’aspettativa in parola non potrà essere prorogata e il limite riconosciuto è quello dell’anno scolastico di riferimento.
Per ciò che riguarda invece altri tipi di aspettativa, come per esempio quella per ragioni familiari, personali o di studio, o per anno sabbatico, a differenza di quella di cui sto parlando, per la quale ovviamente non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo
53 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, proprio perché specifica allo svolgimento di altra attività lavorativa, per le altre si rimane sempre in tema di incompatibilità.
Il dipendente che fruisce dell’aspettativa è sottoposto al regime delle incompatibilità che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti, dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994.
Durante il periodo di aspettativa i diritti e i doveri del lavoratore sono sospesi, con particolare riguardo sia alla prestazione lavorativa da parte del dipendente, sia a quello della retribuzione da parte del datore di lavoro .
Il contratto di lavoro anche se sospeso è sempre esistente, per cui, per esempio, il dipendente durante il periodo di aspettativa continua ad essere assoggettato alle particolari disposizioni legislative, di natura imperativa, in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi (salva la fattispecie di aspettative dedicate direttamente allo svolgimento di altre professioni lavorative).
Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni.
L’art. 508 citato prevede che non si può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né si può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è
riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Oppure si può essere autorizzati all’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Più in generale la norma prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni:
- la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
In conclusione, sia il dipendente richiedente l’autorizzazione all’eventuale attività lavorativa da svolgere durante il periodo di aspettativa, sia il dirigente che dovrà accordare tale richiesta dovranno muoversi nel quadro normativo sopra riportato.