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Aspettativa per motivi familiari: massimo 30 mesi in un quinquennio per periodi spezzettati

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L’articolo 18 del CCNL 2006-09 prevede anche l’aspettativa per motivi personali o familiari. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli articoli 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa viene erogata dal dirigente scolastico.

Una lettrice scrive:

Gentilissimi, insegno in una scuola secondaria di secondo grado. Sto pensando di prendere l’aspettativa per dei problemi di famiglia sempre più pesanti. Vorrei capire meglio come funziona: posso prenderla anche spezzata e per quanto tempo al massimo? Grazie mille

Sì, ai sensi dell’articolo 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 l’aspettativa può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

Spieghiamo meglio:

Se fruita senza soluzione di continuità, l’aspettativa non può avere una durata superiore a 12 mesi.
Se fruita per periodi spezzettati o frazionati l’aspettativa non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di 30 mesi (912 gg.=365+365+182).

Se poi dovessero esserci motivi particolarmente gravi, può chiedere altri sei mesi.

Per periodi ci si riferisce al normale calendario e non all’anno scolastico di riferimento.

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