Aspettativa per altro lavoro (CCNL scuola) e per attività imprenditoriale (Legge 183/2010): sono cumulabili?
Un dipendente della scuola può richiedere un periodo di assenza per svolgere altre attività lavorative. A quali aspettative può ricorrere?
Catia scrive
Buongiorno, sono un docente che ha fruito nell’anno scolastico 2018-2019 dell’aspettativa per altra esperienza lavorativa. Tale aspettativa è prevista dall’articolo 18 della legge 183/2010 ed è riportata all’articolo 18 del c.c.n.l. del 2007. L’articolo 18 della legge 183/2010 è stato modificato dall’articolo 4 della legge 56 di giugno 2019. Tale modifica prevede che l’aspettativa, che prima poteva essere richiesta una sola volta, possa essere rinnovata per una volta. Posso richiedere il rinnovo, in base a questa modifica della legge o vale quanto previsto dal c.c.n.l. del 2007, che, in funzione della legge 183/2010 prevedeva che potesse essere concessa una sola volta? In altre parole, si applica la legge dello Stato così come modificata, o bisogna attendere che il c.c.n.l. venga adeguato? Grazie Distinti saluti
Le due aspettative
Il terzo comma dell’art. 18 del CCNL Scuola prevede che il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
L’aspettativa prevista dall’art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 “c.d. Collegato Lavoro” prevede invece che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
Cumulabilità delle due aspettative
Le aspettative richiamate possono essere cumulabili e fruite anche senza soluzione di continuità ovviamente ricorrendone i presupposti.
Conclusioni
La fruizione di un’aspettativa non esclude la possibilità di richiederne altre.
Pertanto, nel caso di Catia, le due aspettative in questione possono essere fruite separatamente perché rispondono normativamente ad esigenze diverse.
La prima, quella del CCNL, prevede la possibilità di una qualsiasi esperienza lavorativa, sia nel pubblico che nel privato, purché al di fuori del comparto scuola.
La seconda, invece, quella del collegato lavoro, è più specifica perché riconduce ad attività professionali e/o imprenditoriali.
Pertanto, quest’ultima, non può annullare quella del CCNL/2007 ma è aggiuntiva.
Inoltre, le aspettative, possono essere fruite senza soluzione di continuità e senza che sia necessaria la ripresa del servizio al termine di un precedente periodo di assenza.
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