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Aspettativa non retribuita: tutti i casi in cui si può chiedere. La guida

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Assentarsi dal lavoro senza percepire retribuzione ma conservando il posto di lavoro, questa è l’aspettativa non retribuita. Quando si parla di aspettativa non retribuita si parla della possibilità di assentarsi dal posto di lavoro non ricevendo retribuzione ma conservando il posto di lavoro.  In buona sostanza si può parlare di una facoltà che può essere usata dai lavoratori per svariati motivi.

Ma ci sono delle regole ben precise da rispettare in materia di aspettativa non retribuita, soprattutto perché ci sono diversi motivi per cui questo istituto può essere attivato.

Aspettativa non retribuita in sintesi, di cosa si tratta?

L’aspettativa non retribuita non è altro che quel periodo durante il quale il lavoratore può assentarsi dal lavoro senza percepire la relativa retribuzione e senza rischiare di perdere il proprio posto di lavoro. Naturalmente parliamo di un periodo che deve essere in costanza di lavoro e quindi di assunzione.

Il lavoratore può scegliere di assentarsi rinunciando allo stipendio preservando comunque il suo diritto alla conservazione dell’occupazione. Infatti durante il periodo di aspettativa non retribuita è fatto divieto per il datore di lavoro, licenziare il dipendente.

Aspettativa non retribuita, quando può essere utilizzata

In materia di aspettativa non retribuita occorre fare i primi distinguo in virtù dei vari casi in cui può essere utilizzata. Infatti esiste l’aspettativa non retribuita che viene imposta per legge. Poi abbiamo l’aspettativa non retribuita prevista da alcuni Contratti Collettivi ed infine c’è quella che viene utilizzata dopo un accordo privato tra le parti, cioè tra datore di lavoro e dipendente.

Le regole generali sulla conservazione del posto di lavoro prima citate non cambiano in nessun caso.

Aspettativa non retribuita, tutti i casi in cui può scattare

Uno dei motivi più frequenti che fa partire l’istituto dell’aspettativa non retribuita per i lavoratori dipendenti è il “grave motivo familiare”. È il Decreto Ministeriale n° 278 del 2000 che regola la materia dell’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari.

Nel decreto c’è l’elenco dei casi in cui il lavoratore può chiedere l’aspettativa. Per gravi motivi familiari il decreto prevede:

  • Decesso di un familiare;
  • Cura ed assistenza di familiari in particolari condizioni di salute;
  • Grave disagio personale del lavoratore.

Per l’aspettativa senza retribuzione per gravi motivi familiari esiste il tetto massimo di 2 anni. In pratica si può fruire di massimo due anni di aspettativa, a prescindere che siano due anni continuativi o frazionati.

Aspettativa non retribuita per formazione

Il lavoratore che ha interesse a completare la scuola dell’obbligo, che intende laurearsi o che vuole prendere il diploma di secondo grado, possono utilizzare l’aspettativa non retribuita per formazione. I questo caso il limite massimo di aspettativa fruibile è di 11 mesi, sia frazionati che continuativi.

C’è però il limite dei 5 anni di anzianità di servizio presso il medesimo datore di lavoro. In altri termini, l’aspettativa senza retribuzione per formazione, può essere utilizzata da lavoratori che da almeno 5 anni risultano assunti presso lo stesso datore di lavoro. Oltre che per motivi di scuola ed università, questa tipologia di aspettativa può essere utilizzata per qualsiasi corso di formazione differente da quelli che eventualmente paga il datore di lavoro.

Essendo una aspettativa particolare, questa per formazione non ha regole generalizzate per tuti i lavoratori ma molto è lasciato alla concertazione. Infatti la disciplina varia da settore a settore ed è contenuta nei vari CCNL di categoria. Infatti ci sono aspetti come le modalità di fruizione, il numero dei lavoratori che possono utilizzare l’aspettativa, il differimento, il diniego e il termine di preavviso, che sono diversi da settore a settore.

Aspettativa per i lavoratori statali che vogliono mettersi in proprio

Regole differenti in base al settore ed al Contratto Collettivo applicato, questo ciò che dicevamo precedentemente. Un esempio di queste differenziazioni riguarda l’aspettativa non retribuita per avviare un’impresa o un’attività professionale.

In questo caso si tratta di una facoltà che riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici. SI possono sfruttare fino a massimo 12 mesi di aspettativa non retribuita per avviare una attività professionale, una attività imprenditoriale o una attività da lavoro autonomo.

Per gli statali quindi una facoltà in più, anche se si tratta di una possibilità rimessa alle esigenze degli Enti per cui si presta servizio ed assoggettata ad autorizzazione dello stesso Ente in base alla documentazione prodotta dal lavoratore. In una fase di aspettativa non retribuita per l’apertura di una attività in proprio, vengono meno le clausole di incompatibilità durante tutto il periodo di fruizione dell’aspettativa stessa.

Aspettativa non retribuita solo per dipendenti pubblici è pure quella per dottorato. Infatti solo per questi lavoratori può essere richiesta l’aspettativa se si viene ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. E l’aspettativa è utilizzabile per tutto il periodo del dottorato, sempre dietro approvazione dell’Ente ed in base alle esigenze di quest’ultimo.

Stesso discorso e stessa esclusività per il dipendente pubblico è l’aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge che lavora all’estero.

Aspettativa non retribuita per eletti in cariche pubbliche

Non c’è differenza tra pubblico e privato per quanto concerne l’aspettativa per cariche elettive. Infatti è ammessa a prescindere, l’aspettativa non retribuita per cariche elettive pubbliche. In questo caso è addirittura la Costituzione della Repubblica all’articolo n° 51 a prevederla.

Essere eletti in determinate cariche pubbliche può dare diritto all’aspettativa non retribuita e per l’intera durata del mandato elettivo. Non ci sono differenze di carica elettiva in materia di aspettativa. Basta essere eletti al Parlamento Italiano, a quello Europeo, alla propria Regione, alla propria Provincia, nel Proprio Comune o nelle Comunità Montane.

Altre tipologie di aspettativa non retribuita

Un percorso di disintossicazione, di terapia o di riabilitazione presso le Asl o presso altre strutture idonee riconosciute, nel caso di lavoratore dipendente con problemi di dipendenza dalle droghe, da diritto all’aspettativa non retribuita. Il termine massimo in questo caso, pur se si parla di intero percorso di riabilitazione, è di 3 anni.

Regole e disposizioni possono cambiare in base ai dettami dei singoli CCNL applicati. E lo stesso succede per l’aspettativa per volontariato, anche questa aperta a dipendenti pubblici e privati, ma regolamentata dai singoli CCNL.

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