Aspettativa per docente neoassunto con altro lavoro

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Cosa accade se il docente neo immesso ha già un lavoro? Può chiedere un’aspettativa dal 1 settembre 2015 fino al 31 agosto 2016 per continuare l’attività lavorativa che svolge?

Cosa accade se il docente neo immesso ha già un lavoro? Può chiedere un’aspettativa dal 1 settembre 2015 fino al 31 agosto 2016 per continuare l’attività lavorativa che svolge?

A disciplinare l’aspettativa per motivi di lavoro è l’articolo 18 del CCNL del 2007 che stabilisce che il dipendente può essere collocato in aspettativa per un anno scolastico o per svolgere un’altra attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

La concessione dell’aspettativa non retribuita non è a discrezione del dirigente scolastico poiché la norma non lascia alla scuola nessun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Nella domanda del dipendente, però, dovrà essere specificato il motivo per cui chiede di essere messo in aspettativa e deve essere attestata l’esperienza lavorativa che sta svolgendo.




Al dipendente la norma offre la possibilità di stipulare un altro contratto lavorativo o con un provato o con un’altra amministrazione pubblica.

. Per quel che riguarda invece la modalità con cui il docente neo immesso può usufruire dell’aspettativa, non è specificato se per poterne fruire il dipendente debba o  meno prendere servizio poiché la nota 25141 dello scorso 10 agosto precisa che la stipula del contratto a tempo indeterminato perfezionata dal Dirigente scolastico rende fruibili immediatamente sia le aspettative che i congedi. Quindi l’aspettativa può essere richiesta anche senza prima aver preso servizio.

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