Art. 59 personale ATA: le ferie maturate possono essere fruite nella scuola di titolarità

Sono di ruolo come C.S. (ATA), il 30 di Ottobre ho accettato una supplenza con contratto scadenza 30-06-2019 in qualità di A.A. (Art. 59)inserita graduatoria III fascia.
Richiesta:
Quanti giorni ho maturato di ferie? Come vengono calcolate? Le posso usufruire nel periodo Luglio, Agosto?
Grazie. Con osservanza.
di Giovanni Calandrino – Gent.ma, dal 30-10-2018 al 30-06-2019 matura 21,60 giorni di ferie (calcolo effettuato su base 32 ovvero con un’anzianità di servizio superiore ai tre anni). Il residuo di 10,40 giorni di ferie, invece, li matura nella sede di titolarità nel profilo di CS.
Naturalmente è libera di fruirli nella sede di titolarità, di seguito le riporto la circolare dell’Ufficio scolastico territoriale di Torino, dove si affronta la questione in oggetto ribadendo la possibilità di fruizione delle ferie non godute in sede di titolarità per il personale che si avvale dell’aspettativa ai sensi dell’art.59.
Circolare n. 395/2009:
“Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).
È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, al termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.
Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”