Arriva l’organico di fatto 2024/25: alcuni docenti sovrannumerari “rientrano” nella scuola di titolarità, altri presentano domanda di utilizzazione

Cosa fa il docente soprannumerario sull’organico di fatto? Resta nella scuola di titolarità oppure deve presentare domanda di utilizzazione?
CCNI
I soprannumerari sull’organico di fatto sono trattati secondo le disposizioni di cui al Contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, movimenti che, sino al corrente anno scolastico, sono stati disciplinati dal CCNI 2019/22. Per i successivi anni scolastici, ossia il 2022/23 e il 2023/24, lo stesso contratto è stato prorogato. L’ultima proroga è stata stabilita con l’Intesa MIM-OOSS del 13 giugno 2023, anche alla luce del fatto che si attendeva la definizione del quadro giuridico di riferimento relativo ai movimenti suddetti, nelle more della firma definitiva del CCNL 2019/21, avvenuta il 19 gennaio 2024. Quindi, il CCNI dovrebbe essere riscritto ma, ad oggi, non si sa nulla, se non che i sindacati, in data 10 maggio 2024, hanno inviato una richiesta al MIM per l’apertura del tavolo di contrattazione.
Ricordiamo che per organico di fatto si intende l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, ossia a cosa si verifica prima dell’inizio dell’anno scolastico. Infatti, può verificarsi un aumento ovvero una diminuzione degli alunni rispetto alle iscrizioni effettuate nel mese di gennaio. Naturalmente, per i docenti, il problema si pone nel caso di diminuzione degli alunni e delle classi, con conseguente perdita delle ore di cattedra. In tal caso, vanno seguite le disposizioni di cui al menzionato contratto.
Soprannumerari in organico di fatto
Ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del CCNI 2019/22:
- i docenti di tutti i gradi di istruzione (compresi i docenti di sostegno) che vengano a trovarsi in soprannumero totale o parziale a seguito della riduzione del numero delle classi (o di alunni per gli insegnanti di sostegno) in organico di fatto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità;
- l’utilizzazione avviene prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, in subordine, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale gli interessati siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
- in mancanza delle disponibilità succitate, l’utilizzazione avviene sul potenziamento dell’offerta formativa;
- l’impiego su posti di sostegno è possibile solo in mancanza di docenti di ruolo o aspiranti a supplenza specializzati o che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera c) del summenzionato contratto;
- l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta;
- l’utilizzazione su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.
Il medesimo articolo 5/8, infine, prevede che il dirigente scolastico possa disporre l’utilizzazione su classe di concorso affine o su posto di sostegno anche di un docente diverso da quello individuato come soprannumerario, previo consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero. Ciò al fine di un impiego ottimale delle risorse a disposizione dell’istituzione scolastica.
Si evidenzia che il docente in soprannumero in organico di fatto può sempre chiedere di partecipare alle operazioni di utilizzazione presentando la relativa domanda entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
L’individuazione del docente soprannumerario in organico di fatto è effettuata sulla base dell’allagato 2 al sopra citato CCNI “Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo” e delle puntualizzazioni di cui all’articolo 1, comma 6, del CCNI.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di scienze motorie ed ho perso 8 ore nella mia scuola dove sono di ruolo. Avendo il titolo sul sostegno, posso sommare le mie 10 su materia con le rimanenti sul sostegno rimanendo nello stesso Istituto?
Presumiamo che la lettrice sappia già di essere soprannumeraria sull’organico di fatto, considerata la tempistica in cui è stato inviato il quesito (i soprannumerari sull’organico dell’autonomia sono stati individuati da tempo- QUI cosa potevano fare).
Chiarito ciò rispondiamo alla lettrice che non sono previste cattedre miste sostegno + posto comune (nemmeno nel citato art. 5/8 del CCNI 2019/22) e che la stessa può restare nella scuola di titolarità, e quindi essere impiegata come detto sopra, oppure presentare domanda di utilizzazione.
Precisiamo che le uniche cattedre miste possibili sono insegnamento curricolare + potenziamento, cui si è assegnati dal dirigente scolastico.
QUI LE INFO SUI SOPRANNUMERARI SULL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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