Responsabilità disciplinare docenti, dietrofront dell’Aran: i docenti non saranno sanzionati dai Dirigenti Scolastici

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Il 5 giugno si è tenuto un incontro tra i sindacati e l’ARAN per discutere una delle sequenze contrattuali previste dall’art. 178 del CCNL 2019/21, riguardante la responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo.

L’ARAN ha presentato un testo che teneva conto delle osservazioni critiche formulate dai sindacati nel precedente incontro. Il punto più delicato riguarda il potere attribuito ai Dirigenti scolastici, in base al D.Lgs. 165/01 modificato dal D.L. “Madia”, di irrogare sanzioni fino a 10 giorni di sospensione dal servizio. Questa competenza, in tutti gli altri settori pubblici, spetta all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), che per la scuola corrisponde all’Ufficio Scolastico Regionale.

Attualmente, resta in vigore il previgente sistema disciplinare (D.Lgs. n. 297/94) che non attribuisce al Dirigente scolastico alcun potere di irrogazione della sanzione di sospensione dal servizio.

Antonio Naddeo, presidente dell’ARAN, ha aggiornato l’incontro riservandosi di presentare un nuovo testo, considerando la disponibilità di alcune sigle sindacali a proseguire il confronto sui contenuti della proposta illustrata.

La posizione della Flc Cgil

Nel suo intervento Gianna Fracassi, segretario generale della Flc Cgil, pur apprezzando il tentativo fatto dall’Aran di circoscrivere le conseguenze determinate dal DL “Madia”, ha espresso di non condividere la proposta presentata per i seguenti motivi:

  • non risulta comunque abrogata la disposizione normativa che attribuisce al Dirigente scolastico il potere di irrogare sanzioni ai docenti di sospensione dal servizio fino a 10 giorni; resterebbe pertanto in vigore la disparità di trattamento tra i docenti e il personale degli altri comparti pubblici;
  • non si prevede l’istituzione di un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento, ovvero di un organismo in grado di accertare se l’azione disciplinare avviata nei confronti del docente riguarda la trasgressione di un dovere di servizio oppure (come purtroppo già accaduto in passato) l’autonoma attività di insegnamento che è tutelata dalla Costituzione;
  • infine, il sistema disciplinare proposto comporta l’accettazione del codice di comportamento dei lavoratori pubblici che, con le modifiche di recente apportate con il DPR n. 81/2023, rischia di determinare forti limitazioni ai diritti costituzionalmente tutelati come la libertà di pensiero e di espressione, aspetti particolarmente rilevanti in specie per chi svolge la funzione docente. Non a caso la FLC CGIL ha impugnato il provvedimento sul codice di comportamento e attende che in proposito si pronunci la giustizia amministrativa.

La posizione della CISL Scuola

La CISL Scuola ha accolto con favore l’accoglimento da parte dell’ARAN di diverse sue richieste, in particolare quelle volte a mantenere l’irrogazione di un’eventuale sospensione dal servizio nella competenza dell’Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD). In questo modo, i dirigenti scolastici conserverebbero la competenza esclusiva sulle sanzioni di entità inferiore alla sospensione (avvertimento scritto, censura).

La CISL Scuola ritiene che la contrattazione sia lo strumento più adatto per fare chiarezza in presenza di norme diverse o contraddittorie, come nel caso dell’art. 55 bis c. 9 quater del D.Lgs. 165/2001, che attribuisce al dirigente scolastico la competenza per la sanzione di sospensione fino a 10 giorni, in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 297/1994.

La CISL Scuola ha inoltre richiesto modifiche all’articolato per ottenere una casistica più puntuale e dettagliata dei comportamenti sanzionabili.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il confronto, che l’ARAN si è riservata di calendarizzare quanto prima.

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