Appropriarsi del denaro della scuola non è un semplice furto, ma è una grave immagine al prestigio della PA. Sentenza

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La sentenza in commento della Corte dei Conti tratta un caso che ha visto una DSGA essere condannata al danno all’immagine in relazione ad una condotta sanzionata in sede penale per indebiti prelevamenti.

Il fatto

La Procura riteneva responsabile di avere dolosamente incassato denaro pubblico disponendo indebiti pagamenti a proprio favore dal conto corrente bancario dell’ex scuola presso il quale rivestiva il ruolo di Direttrice dei Servizi generali e amministrativi (DSGA). Con tale condotta contra ius, che si è protratta per diversi anni, la convenuta si sarebbe appropriata di notevoli somme, di circa 800 mila euro. In relazione alla condanna penale la stessa ha provveduto alla spontanea rifusione del danno patrimoniale della somma contestata. La modalità con la quale avveniva tale atto pare fosse il seguente come si desume dalla lettura della sentenza, consistente nel fraudolento inserimento del proprio nominativo nella distinta dei supplenti a tempo determinato allegata ai mandati di pagamento degli stipendi; l’importo complessivo dei mandati risultava maggiore rispetto a quello dato dalla somma delle retribuzioni spettanti agli aventi diritto e la differenza veniva incassata dalla dirigente, che poi manometteva la distinta tagliando il foglio in corrispondenza del suo nome in modo da nascondere l’evidenza della manovra definita come truffaldina.

Appropriarsi del denaro della scuola è grave immagine al prestigio della PA

Afferma la Corte dei Conti con la sent.111/2022, per quanto ci interessa a livello di principio generale in punto di diritto che, “ebbene si ritiene che i fatti gravi ed altamente disdicevoli commessi dalla convenuta, reiterati nel tempo e finalizzati all’appropriazione di rilevanti somme, siano palesemente lesivi del prestigio del soggetto pubblico, come rivela la vasta eco che la vicenda ha avuto sui mass media locali. L’ammontare del danno risarcibile, che la Procura ha individuato è tuttavia ridotto equitativamente. La sua rideterminazione si giustifica, in accoglimento delle argomentazioni prospettate dalla difesa, tenendo conto della somma restituita dalla convenuta e della patologia di cui è risultata affetta la persona in questione e che l’avrebbe portata ad agire illecitamente”.

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