Appalti, indicazioni per la compilazione del Documento di Gara unico Europeo (DGUE). Nota MIT

Con nota del 30 giugno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette le indicazioni per la corretta compilazione del Documento di Gara unico Europeo (DGUE) nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.
Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente
Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l’operatore economico attesta di:
– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
– soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
– rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.
Il DGUE è articolato in sei parti:
La parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull’ente concedente)
La parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.
La parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice)
La parte IV – Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).
La parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice
La parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – le prove documentali pertinenti.