Apertura e chiusura scuole, attività garantite: istruzioni Ministero per dirigenti e ATA

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Emergenza sanitaria Coronavirus. Nota Ministero dell’istruzione n. 392 del 18 marzo 2020 su istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.

La nota sottolinea che i Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione
della gestione dell’emergenza”.

Si tratta in sostanza di mantenere “attive” e aperte le funzioni  dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio.

In particolare il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” organizza “i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e “alle esigenze della
Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli”. Va garantito il funzionamento dell’istituzione scolastica seppur in modalità il più possibile virtuale.

Per ciò che riguarda specificamente il personale ATA, i dirigenti scolastici dispongono l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.

Oltre alle attività didattiche a distanza vengono garantiti:

  • i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
  • i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
  • il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Dunque, i plessi scolastici tenuti formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione – spiega la nota – dovranno essere chiusi. Nel plesso
principale invece, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui
svolgimento non può essere effettuato in forma agile.

Viene garantita tuttavia l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica.

nota Ministero 18 marzo

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