Ricostruzione carriera docenti, non vale il servizio da precari svolto nelle scuole paritarie. Ordinanza Corte d’Appello

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Non può essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l’assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 25226 del 10/11/2020.

La vicenda

La Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha respinto quanto proposto, nei confronti del MIUR, da tre insegnanti della scuola statale secondaria superiore, le quali avevano domandato il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l’assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato. Secondo il giudice d’appello risulta inapplicabile, all’insegnamento presso scuole paritarie, l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che si riferisce al solo servizio preruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati.

La non omogeneità dello status tra personale delle paritarie e del MIUR

La questione approda in Cassazione che, nel confermare il rigetto, ha ribadito il principio secondo cui ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali (si veda, tra le tante, Cass. n. 32386/2019).

Il rapporto di lavoro fra docente e scuola paritaria non equivale a quello del pubblico impiego

I giudici hanno osservato che il legislatore se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni delle paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego, perché già le diverse modalità di assunzione rendono evidente la non omogeneità dello status.

L’insegnamento prestato nella paritaria vale ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, n. 2717/2020), sia pure in altro contesto (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale), dopo avere evidenziato la diversità di status fra i docenti della scuola statale, della scuola paritaria e di quella pareggiata, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme che attribuiscono benefici particolari e, quindi, ha ritenuto di stretta interpretazione l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001 che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio.

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