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Anticipo TFS 45mila euro: non spetta a chi esce con l’opzione donna e ape sociale?

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Quota 100 e TFR

Anticipo TFS, gli esclusi potrebbero essere molti: dalle Forze armate a coloro che hanno usato per pensionarsi misure diverse dalla pensione di vecchiaia e quella anticipata.

L’INPS ha diramato la circolare numero 130 il 17 novembre 2020 per illustrare le modalità di richiesta della quantificazione del TFS spettante. Il secondo punto della circolare, però, chiarisce un punto che fino ad ora non era stato mai evidenziato per bene: chi ha diritto all’anticipo.

Anticipo TFS: i possibili esclusi

Nella circolare l’INPS chiarisce che “La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214.
Dall’interpretazione letterale della norma in esame discende che sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.”.

Anche se la circolare INPS non cita testualmente le misure previdenziali che potrebbero causare l’esclusione dalla richiesta di anticipo, appare chiaro che coloro che hanno richiesto l’accesso alla pensione con misure che richiedono requisiti diversi da quelli sopra citati, dovrebbero non poter richiedere l’anticipo.

L’articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, infatti, stabilisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi nel 2020) e a quella anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne).

L’INPS, quindi, desume che possano accedere all’anticipo del TFS soltanto coloro che si sono pensionati o si pensioneranno con pensione di vecchiaia, pensione anticipata e quota 100 (unica misura esplicitamente citata nel decreto oltre a quelle previste dalla Legge Fornero).

In tal caso per chi ha avuto accesso alla pensione con l’opzione donna o con l’Ape sociale l’anticipo del TFS potrebbe essere negato.

L’opzione donna, entrata in vigore con la legge numero 243 del 2004 e poi, via via prorogata negli anni, non è stata citata nel decreto, così come l’Ape sociale o la quota 41, introdotte solo in seguito alla legge Fornero 2011, in mancanza di specifiche previsioni da parte dell’INPS, non dovrebbe rientrare nelle misure di pensionamento a cui è aperto l’accesso all’anticipo del TFS.


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