Anno scolastico 2021/22: è obbligatoria l’adozione dei libri di testo? [GUIDA]

Di norma, le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio, così da consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con tutti i libri necessari. I libri di testo però non sono l’unica opzione di scelta da parte delle istituzioni scolastiche. I dettagli.
Adozione dei libri di testo – Riferimenti normativi
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata dalle istruzioni contenute nell’atto ministeriale n. 2581 del 9 aprile 2014. Oltre a tale documento, vi è un’ulteriore nota, molto recente, a firma del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, contenente delle precisazioni sulla materia in oggetto: è datata al 12 marzo 2021 e declina l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2021/22.
Procediamo ad una sintesi di tali precisazioni
Nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 – Adozione libri di testo 2014-2015
Nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 20212022 n. 5272 del 12.03.2021
Libri di testo nella scuola primaria e secondaria – Prezzo e tetti di spesa
- Scuola primaria: i libri di testo sono gratuiti per tutti gli alunni; la spesa è a carico dello Stato-Comuni;
- Scuola secondaria: i libri di testo non sono gratuiti. Le spese sono a carico delle famiglie. Usufruiscono di gratuità parziale o totale, in base al reddito, alcuni nuclei familiari.
La Legge prevede l’esistenza di un tetto spesa per l’acquisto dei libri di testo; quindi le famiglie ogni anno non spenderanno più di una certa cifra. Le scuole, naturalmente, devono impegnarsi a non oltrepassare tale soglia.
Quest’ultima viene fissata periodicamente da un decreto ministeriale di natura non regolamentare; in tale atto, vengono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.
Il collegio docenti con delibera adeguatamente motivata può superare il tetto di spesa stabilito a livello ministeriale, entro il limite massimo del dieci per cento.
I tetti di spesa previsti dalla Legge sono, invece, ridotti:
- del dieci per cento se i testi sono adottati sia in versione cartacea che digitale;
- del trenta per cento se i testi sono tutti in formato digitale.
Adempimenti delle istituzioni scolastiche – Il ruolo del collegio docenti e dei dirigenti scolastici
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a essere svolte solo con modalità a distanza [articolo 21, comma 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021].
In merito all’adozione dei libri di testo i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, oppure procedere a nuove adozioni per:
- le classi prime e quarte della scuola primaria;
- le classi prime della scuola secondaria di primo grado;
- le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
I dirigenti scolastici, da adesso DS, devono esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate:
- nel rispetto dei vincoli normativi;
- assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
I DS faranno in modo di consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine, per agevolare i predetti incontri, i DS, renderanno preventivamente noto ai suddetti operatori le condizioni per l’accesso all’istituzione scolastica, data la situazione epidemiologica in atto.
Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta la promozione editoriale in presenza, le istituzioni scolastiche opereranno in modo da far conoscere ai docenti le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico [art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297].
Anno 2021/22: È obbligatoria l’adozione dei libri di testo?
La risposta è no. Le istituzioni scolastiche possono decidere di non adottare libri di testo accedendo ad una determinata piattaforma – presente sul sito www.adozioniaie.it – e specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l’utilizzo della piattaforma o in locale, off line, il 22 giugno 2021.
Alla fine della nota ministeriale n.5272 del 12 marzo c.a. viene ricordato che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.
Strumenti alternativi ai libri di testo – Di che si tratta
È possibile e consentito che il Collegio Docenti deliberi di non adottare il testo per alcune discipline in alcune classi e sperimentare l’impiego di materiali autoprodotti, quali dispense o in generale, materiale digitale in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa [Legge 128/2013, art 6, comma 1].
Le istituzioni scolastiche avranno cura di inserire nel PTOF un progetto rientrante nell’ambito della sperimentazione, ricerca educativa ed innovazione tecnologica [Regolamento sull’autonomia scolastica, DPR 275/99].
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