Anno prova neoassunti, diplomati magistrale: non tutti devono svolgerlo

Pubblicata in anteprima dalla nostra redazione la nota Miur che fornisce indicazioni sull’anno di prova e formazione 2019/20: chi deve svolgerlo e chi no.
Attività
Di seguito le attività che i neoassunti e i docenti con passaggio di ruolo sono chiamati a svolgere nel corso dell’anno di prova e formazione:
- incontri propedeutici e di restituzione finale
- attività formative in presenza (laboratori e/o visiting in scuole innovative)
- osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa)
- “bilancio di competenze”,
- “portfolio professionale”,
- patto per lo sviluppo formativo
La durata del percorso è quantifica in 50 ore.
Chi deve svolgere l’anno di prova e chi no
Devono svolgere l’anno di formazione e prova:
- i neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- gli assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- i docenti che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.
Non devono svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
- destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.
Diplomati magistrale
Ricordiamo che i diplomati magistrale, in seguito alle sentenze di merito negative già emanate o che lo saranno (e che si confermeranno verosimilmente ai pronunciamenti dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della Cassazione) sono stati (o lo saranno) licenziati.
Come si legge nel punto sopra riportato, i suddetti docenti, assunti con riserva negli anni pecedenti, che hanno superato positivamente l’anno di formazione e di prova e sono nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018, non devono svolgere l’anno di prova.