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Anno prova superato: non si ripete nello stesso grado. Anche assunti da straordinario bis e GPS

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Percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio: non va ripetuto, se già superato nel medesimo grado di istruzione di nuova immissione in ruolo.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono un docente della scuola secondaria di secondo grado, ho superato lo scorso anno il concorso straordinario bis, ho fatto l’anno di prova e da settembre sono di ruolo (contratto a tempo indeterminato). Partecipando all’ultimo concorso docenti, in caso di superamento per classe di concorso in scuola dello stesso ordine e grado, dovrei rifare l’ anno di formazione? Nel caso scegliessi una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado invece ci sono differenze?

Il nostro lettore, se eventualmente immesso di nuovo in ruolo nella scuola secondaria di primo grado, ove non ha mai svolto e superato il periodo di prova, dovrà nuovamente svolgerlo. Viceversa, se assunto in ruolo nuovamente nella scuola secondaria di secondo grado, non dovrà ripetere l’anno di prova, sia nel caso in cui la nuova assunzione riguardi la classe di concorso di attuale titolarità sia nel caso in cui riguardi un’altra classe di concorso del medesimo grado, come leggiamo nell’annuale nota sull’anno di prova, laddove sono indicati i docenti non tenuti a svolgere l’anno di prova, tra cui coloro che lo hanno già superato nel medesimo grado di istruzione, nonché specificatamente coloro: che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Dunque, come nel caso di un passaggio di cattedra, i docenti che hanno superato l’anno di prova a seguito di un’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo (come nel caso degli assunti da concorso straordinario bis e da GPS prima fascia), non devono ripeterlo, se immessi in ruolo in una classe di concorso del medesimo grado, tramite una diversa procedura selettiva.

In definitiva, il nostro lettore:

  1. non dovrà ripetere l’anno di prova, se nuovamente immesso in ruolo nella secondaria di secondo grado;
  2. dovrà nuovamente svolgere l’anno di prova, se immesso in ruolo nella secondaria di primo grado.

Anno di prova: chi deve svolgerlo e chi no

Ai sensi del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti:

  • al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108

Non sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti, come leggiamo nell’annuale nota sull’anno di prova:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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