Anno di prova superato: non ripete nello stesso grado di istruzione. In nessun caso
L’anno di formazione e prova non si ripete in caso di nuova assunzione nel medesimo grado di istruzione, nemmeno se superato con riserva.
In attesa dell’annuale nota sull’anno di prova ricordiamo le attività che dovranno svolgere i neoassunti nonché i soggetti tenuti a svolgere l’anno di prova e quello che non devono farlo.
Attività anno di prova
Stando al DM 226/2022 (attuativo dell’art. 13 del D.lgs. 59/17) e alle indicazioni ministeriali fornite con l’annuale nota 23/24, i docenti in anno di prova dovranno svolgere le seguenti attività:
- bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative per un totale di 50 ore [incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)].
- portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
- bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti (+ lezione simulata per i docenti che rientrano nell’apposita normativa)
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Sempre nei succitati documenti leggiamo che, qualora il docente non superi il test finale ovvero in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, lo stesso (docente) effettuerà un secondo percorso di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile (dunque il percorso può essere ripetuto una sola volta). Inoltre, l’anno in esame si può rinviare nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno. Il rinvio, inoltre, è possibile in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Chi deve e chi non deve svolgere l’anno di prova
I soggetti tenuti a svolgere l’anno di prova sono indicati nel DM 226/2022, mentre quelli che non devono sostenerlo sono elencati nell’annuale nota ministeriale dedicata. Nella nota, inoltre, sono riportati anche i docenti tenuti a svolgere il suddetto anno, specificando anche le procedure di assunzione.
Chi deve svolgerlo
- docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile
2022, n. 108.
Chi non deve svolgerlo
- docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Docente di sostegno specializzata scuola primaria, chiedo se dovrò esperire nuovamente l’anno di formazione e prova superato positivamente per aver ottenuto ruolo con riserva da Gae e successiva assunzione da gps1 fascia nel medesimo grado di istruzione quindi sostegno primaria o se dovrò svolgere soltanto la prova disciplinare finale… grazie a priori per la disponibilità.
La lettrice dovrà svolgere soltanto la prova disciplinare (se assunta nel 21/22 o 22/23) ovvero la lezione simulata (se assunta nel 23/24 o nel 24/25), considerato che ha già superato l’anno di prova nel medesimo grado di nuova immissione in ruolo, come si legge nella nota summenzionata laddove indica i docenti non tenuti a svolgere l’anno di prova: già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
Evidenziamo che nella nota a.s. 23/24 (come si può evincere da quanto sopra riportato) non è precisato che i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia (ai sensi del 44/2023), i quali abbiano superato l’anno di prova, debbono svolgere soltanto la lezione simulata, diversamente da quanto precisato per i vincitori del concorso straordinario bis (i quali seguono soltanto il previsto percorso universitario, in caso di anno di prova già superato). Tuttavia, considerato il principio generale per cui l’anno di prova non si ripete nello stesso grado di istruzione e che nelle note aa.ss. 21/22 e 22/23 è stato precisato che gli assunti da GPS, in caso di avvenuto superamento dell’anno di prova nel medesimo grado, dovevano sostenere solo la prova disciplinare, lo stesso dicasi per la lezione simulata (salvo nuove precisazioni del MIM) e in generale per gli assunti dalle GPS sostegno prima fascia 23/24 e 2024/25. La precisazione potrebbe arrivare con la nota a.s. 24/25.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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