Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Anno prova per docenti assunti in ruolo da concorso PNRR a dicembre 2024: è possibile raggiungere i 180 giorni di servizio?

WhatsApp
Telegram

I docenti assunti nel mese di dicembre, che stanno svolgendo l’anno di prova, esprimono preoccupazione in merito ai giorni di servizio e attività didattiche da maturare. Vi sono indicazioni ministeriali in merito?

Immissioni in ruolo a.s. 24/25

Le immissioni in ruolo a.s. 24/25, in virtù della deroga di cui al DL n. 71/2024, si sono concluse il 31 dicembre u.s., attingendo dalle GM dei concorsi PNRR1 pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2024.

Come tutti i docenti immessi in ruolo entro il 31/08/2024, anche i docenti assunti secondo la tempistica sopra riportata stanno svolgendo l’anno di formazione e prova (esclusi i vincitori non abilitati della secondaria che lo svolgeranno il prossimo anno, dopo il conseguimento dell’abilitazione e l’immissione in ruolo).

Soprattutto coloro i quali sono stati assunti nel mese di dicembre si pongono il problema relativo alla maturazione dei previsti giorni di servizio e attività didattiche.

Anno di prova: giorni servizio e attività didattiche

Il superamento dell’anno di prova, infatti, è subordinato:

  1. allo svolgimento di 180 giorni di servizio di cui almeno 120 per le attività didattiche;
  2. al superamento di colloquio e test finale innanzi al Comitato di valutazione, che esprime il relativo parere obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico;
  3. alla valutazione positiva del percorso da parte del dirigente.

Chi non matura i giorni di cui al punto 1 non potrà superare l’anno di prova, così come chi non supera il test finale e/o non ottiene una valutazione positiva del DS, con la differenza che in assenza dei requisiti di servizio l’anno di prova è rinviato, mentre negli altri casi non è superato (con la conseguenza che potrà essere ripetuto una sola volta).

Ricordiamo che rientrano:

  • tra i 180 giorni di servizio: tutte le attività legate al servizio scolastico; i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche; gli esami e gli scrutini; ogni altro impegno di servizio; il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (non vi rientrano invece i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti);
  • tra i 120 di attività didattiche: i giorni sia di effettivo di insegnamento sia impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Tutto sull’anno di prova

Nota anno di prova

Riguardo alla problematica sopra esposta non sono presenti indicazioni nemmeno nell’annuale nota sull’anno di prova 24/25, che prevede sì una riduzione proporzionale dei giorni di servizio e attività didattiche ma nel solo caso di docenti con prestazione oraria inferiore al posto/cattedra (secondo quanto disposto dal DM n. 226/2022):

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Nulla, invece, è detto per i docenti assunti successivamente al 31/08 ed entro il 31/12. Forse perché, stando al calendario (gennaio-giugno), i 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche sono raggiungibili anche da chi è stato assunto il 31 dicembre? Infatti:

  • la valutazione finale dell’anno di prova è prevista nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico, ossia tra il 30/06 e il 31/08, e da calendario – da gennaio a giugno – vi sono 180 giorni;
  • rientrano nei 180 giorni di servizio quelli sopra indicati, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e di attività didattiche. 

Certo, quello sopra riportato è il caso limite, tuttavia non mancano assunzioni avvenute a metà dicembre e oltre (vedi al riguardo i quesiti successivi: una lettrice è stata assunta il 27/12), con la conseguenza che agli interessati “non è permesso” nemmeno ammalarsi, soprattutto per la maturazione dei giorni di attività didattiche. Da sottolineare che i sindacati hanno chiesto al MIM di farvi rientrare il giorno libero, proprio a seguito della immissioni in ruolo giunte nel mese di dicembre. Anno di formazione e prova docenti neoassunti, requisito dei 120 giorni di servizio: come conteggiare il giorno libero? Sindacati chiedono chiarimenti al Ministero

Quesito 1

Sono una docente entrata di ruolo il 16/12/24 poiché vincitrice di concorso PNRR1. Per l’anno di prova so che occorre svolgere 120 gg di attività didattiche e conosco anche quali attività rientrano nel computo; purtroppo però, seppur arrivandoci proprio al limite con i conteggi fatti, non dovrei assentarmi mai, nemmeno se malata o se i miei bambini avessero bisogno di assistenza. Chi è entrato a settembre chiaramente può stare tranquillo; ma chi come me (e ne siamo migliaia) ha preso servizio a dicembre, potrà sperare in una deroga del ministero sul numero di giorni necessari, vista la successiva immissione? Per caso se ne sta parlando? Ci sono notizie a riguardo? Vi ringrazio

Come detto il problema è stato sollevato dai sindacati e si è in attesa di una risposta del MIM. Alla luce di tale richiesta nonché del fatto che l’eventuale mancata maturazione del servizio richiesto per pochi giorni sia da addebitare prevalentemente alla tempistica delle assunzioni, riteniamo che il Ministero intervenga individuando una soluzione di buon senso.

AGGIORNAMENTO DEL 15 GENNAIO: La soluzione è stata trovata. Ecco le indicazioni del 15 gennaio

Quesito 2

Buongiorno, sono una docente neoassunta da concorso PNRR1 per l’anno 2024/2025. Sono in possesso dell’abilitazione per la mia classe di concorso e pertanto dovrei svolgere l’anno di prova. La mia domanda riguarda e 180 giorni di servizio e i 120 giorni di didattica, in quanto l’assegnazione della sede e’ arrivata il 23 dicembre 2024 e ho preso servizio il 27 dicembre stesso anno. Esistono delle deroghe per noi che siamo arrivati ad anno in corso? Le tempistiche per il calcolo dei suddetti giorni sono abbastanza strette. Come fare per calcolare bene i giorni necessari per l’espletamento dell’anno di prova? Nel mio caso, ad esempio, la scuola termina il 7. Giugno e rinunciando al giorno libero e senza fare mai un’assenza arrivo a 118 giorni. Come fare? Grazie

Come detto sopra, al momento, non è prevista alcuna deroga ma c’è la richiesta dei sindacati sopra citata. Tale richiesta, sebbene specifica e relativa al giorno libero, riteniamo che sia di fondamentale importanza per sollevare la problematica e quindi trovare la soluzione.

AGGIORNAMENTO DEL 15 GENNAIO: La soluzione è stata trovata. Ecco le indicazioni del 15 gennaio

Quanto al calcolo i giorni utili sono quelli sopra riportati e lo stesso, nel caso dei giorni di servizio non deve fermarsi al 7 ma al 30 giugno. Come detto, infatti, la valutazione finale è prevista nel periodo compreso tra il 30/06 e il 31/08.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2024/25, chi deve svolgerlo e chi no: tutte le indicazioni nella NOTA del Ministero

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri