Anno prova neoassunti 2021, colloquio finale: cosa succede se il docente si assenta

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I docenti in anno di formazione e prova, ai fini della conferma in ruolo, sosterranno nelle prossime settimane il colloquio finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti. Cosa succede in caso di assenza al colloquio?

Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo il percorso formativo caratterizzante il periodo di prova e in cosa consiste il colloquio finale, ai sensi del DM 850/2015.

Percorso formativo

Il percorso formativo dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo prevede un impegno quantificato in 50 ore, considerando le attività formative sia in presenza che online sulla piattaforma Indire.

Queste, nello specifico, le suddette attività:

  • incontri iniziali e di restituzione finale (6 h)
  • laboratori formativi (12 h)
  • attività di peer to peer (12 h)
  • formazione online sulla piattaforma Indire (20)

Svolte le suddette attività e raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica, gli interessati, come detto all’inizio, sostengono il colloquio finale innanzi al comitato per la valutazione dei docenti.

Colloquio

Il colloquio:

  • si svolge nel periodo che intercorre tra il termine delle attività didattiche (compresi gli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell’anno scolastico;
  • prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione raccolta nel portfolio professionale.

Il colloquio, pertanto, verterà sul curriculum formativo, sul bilancio iniziale delle competenze, sul patto formativo, su quanto svolto durante i laboratori formativi, sull’attività didattica/che svolta/e, sul peer to peer, sul bilancio finale e i bisogni formativi. 

Assenza al colloquio

Cosa succede qualora il docente non possa essere presente al colloquio nel giorno stabilito?

Per rispondere alla domanda, in riferimento a quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del DM 850/2015,  è necessario distinguere due fattispecie:

  1. assenza per impedimenti inderogabili
  2. assenza per impedimenti non inderogabili

Nel primo caso è possibile rinviare il colloquio, naturalmente motivando l’inderogabilità dell’impedimento. Il predetto rinvio è possibile una sola volta:

Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta (articolo 13/2).

Nel secondo caso, invece, il Comitato per la valutazione dei docenti può procedere all’espressione del previsto parere obbligatorio (ma non vincolante per il DS cui spetta la decisione sulla conferma in ruolo o meno del docente) sul superamento dell’anno di formazione e prova dell’interessato. Così leggiamo nel citato articolo 13/2:

L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere

Qui tutte le info relative alla valutazione finale: dalla presentazione del portfolio al colloquio, dal parere del comitato al decreto del Dirigente

DM 850/2015

nota n. 28730/2020

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