Anno di prova neo immessi in ruolo anche con supplenza su sostegno o su classe di concorso affine
I docenti assunti in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 2015 potranno svolgere l'anno di prova se svolgono un servizio non inferiore a 180 giorni nell'a.s. 2014/15.
I docenti assunti in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 2015 potranno svolgere l'anno di prova se svolgono un servizio non inferiore a 180 giorni nell'a.s. 2014/15.
Può trattarsi di supplenza al 31 agosto, 30 giugno, o anche temporanea, purchè risulti soddisfatto il requisito dei 180 giorni.
Si conferma che il servizio prestato nel corrente anno scolastico con contratto a tempo determinato è valido ai fini del periodo di prova, purchè svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso per i quali si è conseguita la nomina in ruolo o nell'insegnamento di materie affini nonché su posto di sostegno.
Il Miur infatti lo ha confermato ancora una volta all'USR Lazio (leggi circolare)
Una panoramica completa sugli adempimenti dell'anno di prova nella guida di OrizzonteScuola.it Insegnanti neo immessi in ruolo: periodo di prova, formazione, diritti. La guida gratuita di OS.it
Quali sono i giorni utili per raggiungere il servizio di 180 giorni?
Cosa accade se il periodo di prova si conclude con esito sfavorevole oppure non si raggiungono i 180 giorni di servizio?
Il periodo di prova e/o di formazione riguarda anche il docente che ottiene il passaggio di cattedra o ruolo (mobilità professionale): quali diritti?
E ancora, il ruolo del Dirigente Scolastico, del tutor e del Comitato di valutazione. La possibilità per il neo immesso in ruolo, di poter accedere al part time.
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