Anno prova neoassunti, quando può essere differito. Sintesi adempimenti finali e attestazioni da presentare

L’anno di prova e formazione volge ormai al termine e i docenti neoassunti sono impegnati negli ultimi adempimenti , in attesa del colloquio e della valutazione finale.
Sintetizziamo in questa scheda i predetti adempimenti, riportando le attività da svolgere, le attestazioni da presentare e i casi in cui è possibile differire l’anno di prova.
Validità anno di prova
L’anno di prova è valido:
- se il docente interessato ha svolto 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica;
- se sono stati svolti tutti gli altri adempimenti necessari per accedere all’esame finale ed ottenere la conferma in ruolo.
Di seguito la tabella con tutti gli adempimenti da svolgere e le relative attestazioni da presentare.
Tabella
Terminate le suddette incombenze, i docenti in anno di prova e formazione sostengono il colloquio finale, al termine del quale il Comitato di Valutazione esprime il proprio parere. Il dirigente scolastico, poi, tenuto conto della documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor, dell’osservazione sul “campo” del docente in questione e del parere del Comitato, procede alla alla conferma in ruolo o meno.
Il dirigente può anche discostarsi dal parere del Comitato di Valutazione (dandone debita motivazione).
Differimento anno di prova
Il differimento del periodo di formazione e prova è consentito soltanto nei casi in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia svolto i 180 giorni di servizio e i relativi 120 giorni di attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa.
Il Dirigente scolastico, nei casi succitati, provvede a notificare al docente interessato il provvedimento di proroga dell’anno di prova e formazione al successivo anno scolastico.