Anno di prova negato ai docenti assunti con decorrenza giuridica 2012 ed economica 2013?

Di Lalla
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Lalla – I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo il 31 agosto riportano la clausola "Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico, è regolato dagli artt. 438, 439 e 440 del D.l.vo 297/1994 e si svolgerà nel successivo anno scolastico 2013/2014." Tale formula non consentirebbe ai docenti che nell’a.s. 2012/13 stanno svolgendo una supplenza, di completare comunque l’anno di prova. Le diverse interpretazioni.

Lalla – I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo il 31 agosto riportano la clausola "Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico, è regolato dagli artt. 438, 439 e 440 del D.l.vo 297/1994 e si svolgerà nel successivo anno scolastico 2013/2014." Tale formula non consentirebbe ai docenti che nell’a.s. 2012/13 stanno svolgendo una supplenza, di completare comunque l’anno di prova. Le diverse interpretazioni.

La dicitura è comparsa nei contratti stipulati a partire dall’a.s. 2012/13 per coloro che sono stati assunti non in tempo per avere decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. Lo scorso anno l’USR Lombardia è intervenuto con un importante chiarimento

"si precisa che tale modello contrattuale è riferito alle norme generali previste per il personale la cui assunzione in servizio è prorogata di un anno, per effetto di contratti stipulati per scorrimento successivamente all’avvio dell’anno scolastico. Stanti le generali disposizioni, comunque, il MIUR con alcune circolari negli anni precedenti (nota prot. n 196 del 3 febbraio 2006; nota prot n. 2081 del 7 febbraio 2007,
nota prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008) ha fornito chiarimenti sullo svolgimento dell’anno di prova, precisando comunque che per il personale docente neo nominato in ruolo dopo il 31 agosto e in servizio nell’anno di nomina giuridica come supplente annuale, fino al termine delle attività didattiche o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, tale periodo di servizio prestato come supplente sia valido ai fini della prova, purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini"

Ma da sola tale nota non è sufficiente per convincere i Dirigenti Scolastici anche di altre regioni della possibilità di derogare a quanto riportato nel contratto. Accade così che in alcune province si permetta l’iscrizione al corso di formazione, ma non la valutazione dei 180 giorni di servizio, in altre si nega del tutto la possibilità di poter dare avvio nel corrente anno scolastico al periodo di prova.

Notiamo che la circolare emanata dal Miur il 16 aprile 2013 relativamente all’avvio delle attività di formazione valide per il superamento dell’anno di prova, non fa alcun cenno a tale situazione, ma al contrario rimanda alle precedenti note sull’argomento, la nota 2360 del 23 febbraio 2009, nella quale è richiamata la nota n. 3699 del 29 febbraio 2008, le cui parole sono state riprese nella circolare dell’USR Lombardia.

Un inghippo che potrebbe essere risolto in pochi minuti, con una nota di chiarimenti da parte del Ministero.

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