Anno prova e formazione, quali docenti non devono svolgerlo
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Il Miur ha pubblicato la nota che fornisce indicazioni per l’anno di formazione e prova 2019/20 per i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo.
Ricordiamo in questa scheda chi sono i docenti che non devono svolgere l’anno di prova e formazione, in quanto il dovere è già stato assolto nel corso della carriera professionale.
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e
grado di nuova immissione in ruolo; - che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di
formazione e prova nel medesimo ordine e grado - destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.
Si tratta di un argomento che la nostra redazione aveva già affrontato a luglio. Il Miur ha confermato le nostre indicazioni
Anno prova neoassunti, diplomati magistrale: non tutti devono svolgerlo