Anno di prova e formazione per insegnanti che hanno ottenuto passaggio di ruolo: non convince disposizione Miur
Nel D.M. n.850 del 27/10/2015 il Ministero ha incluso tra il personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Nel D.M. n.850 del 27/10/2015 il Ministero ha incluso tra il personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Si tratta dell'art. 2 "Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova", in cui tra le categorie "ovvie", quali
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
il Ministero include anche
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Una disposizione che lascia per nulla convinti.
Il passaggio di ruolo – lo ricordiamo – permette al docente in possesso della specifica abilitazione di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all'infanzia).
Bisogna operare una distinzione tra periodo di prova e "formazione"
Il periodo di prova è stabilito dall'art. 437 del Dlgs 297/94 il quale afferma che:
Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
La durata della prova è stabilita invece dall'art. 438 dello stesso Decreto in cui è precisato che è di un anno scolastico, e che il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico ed è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
L'art. 440 disciplina invece la “formazione” del docente neo assunto in ruolo e afferma che:
L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni;
Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
Per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni;
Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo;
Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.
Esaminiamo adesso due importanti circolari e una nota Ministeriali:
La Circolare Ministeriale 27 marzo 1980, n. 88 avente come oggetto la “Ripetizione del periodo di prova in casi di passaggi di cattedra e di presidenza di cui all'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417”, afferma che bisogna attenersi al parere del Consiglio di Stato, sez.II del 12 luglio 1978 n. 583/78 secondo cui:
“anche per i passaggi previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo.
Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto.
Si cita, ad esempio, come passaggio di cattedra che comporta anche un passaggio da uno ad altro ruolo, quello relativo al passaggio dalla classe di concorso XXX (educazione musicale nella scuola media) alla classe di concorso XXIX (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado).
Costituisce passaggio di ruolo anche quello relativo, ad esempio, al passaggio dal ruolo dei presidi di istituti d'arte a quello dei presidi di liceo artistico e viceversa (art. 120 del D.P.R. n. 417/74 cit.).”
Nella c.m. 196/2006 e nella nota Prot. n. AOODGPER 3699/2008 aventi sempre per oggetto l'anno di formazione dei docenti, il Ministero afferma che chi ha ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all' art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non è tenuto a frequentare l'anno di formazione, di cui all'articolo 440 del Decreto legislativo n.297/94, e che lo stesso anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Stando quindi al dettato degli artt.. 437-440 del Dlgs 297/94 e delle circolari/nota ministeriali sopra riportate, si può concludere che:
- La discussione della relazione finale col comitato di valutazione è esclusivamente riferita all'anno/corso di formazione ma non al periodo di prova (quest'ultimo, ricordiamo, come detta l'art. 438, consta unicamente di 180 giorni di servizio);
- L'anno di formazione, quindi, che comprenderà la nomina di un tutor, la stesura della relazione fino allo svolgimento di attività seminariali e relativa discussione della relazione davanti al comitato di valutazione, deve essere svolto dal docente una sola volta nella carriera;
Finora dunque chi ha ottenuto il passaggio di ruolo ha effettuato solo i 180 giorni di servizio (anno di prova), ma non anche la formazione, già svolta.
La legge 107/2015 non pone particolare attenzione a questa situazione, che dunque deve essere stata vagliata dal Ministero sulla base di un'ottica che sarà in grado di illustrare ai sindacati, convocati per il 4 novembre. Fino a quella data stand by, occorrono chiarimenti.