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Anno prova docente con nomina giuridica: deve svolgerlo anche in diversa classe di concorso. Condizioni

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Il docente con nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025, in presenza di determinate condizioni, è tenuto a svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Anno di prova 2024/25

Percorso

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova (d’ora in avanti “anno di prova”) è disciplinato dal DM n. 226/2022, si svolge secondo le indicazioni annuali fornite dal Ministero con apposita nota e si articola in 4 fasi (per un totale di 50 ore di formazione):

  1.  incontri in presenza (6 ore);
  2.  laboratori formativi (12 ore);
  3. peer to peer ed osservazione in classe (12 ore);
  4. formazione on line (20 ore).

Nell’ambito di tale percorso formativo, gli interessati svolgono altre attività e assolvono determinati adempimenti, tra cui il bilancio di competenze iniziale, il patto per lo sviluppo professionale, il bilancio di competenze “finale” … 

Il percorso si conclude con la valutazione finale da parte del dirigente scolastico, a seguito dello svolgimento del colloquio e del test finale innanzi al Comitato di valutazione, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante (per il DS) sul superamento o meno dell’anno in parola.

Giorni di servizio

Fermo restando quanto sopra, ai fini del superamento dell’anno di prova è necessario che il docente interessato svolga effettivo servizio per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche:

rientrano tra i suddetti 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:

  • i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
  • gli esami e gli scrutini;
  • ogni altro impegno di servizio;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza;

non rientrano tra i 180 giorni:

  • quelli di congedo ordinario/straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti;

rientrano tra i 120 di attività didattiche:

  • i giorni effettivi di insegnamento;
  • i giorni in cui si è presenti a scuola per svolgere ogni altra attività programmata al fine di migliorare lo svolgimento dell’azione didattica, comprese le attività valutative, progettuali, formative e collegiali.

Superamento anno prova

Ai fini del superamento dell’anno di prova, in definitiva, il neoassunto deve:

  • svolgere 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche;
  • sostenere il colloquio e il test finale innanzi al Comitato di valutazione, che esprime il relativo parere obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico; questi, infatti, può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento del test finale comporta il mancato superamento dell’anno in parola;
  • ottenere una valutazione positiva del percorso da parte del dirigente. 

QUI le informazioni su tutto il percorso QUI anche le attività da svolgere

Chi deve svolgere l’anno di prova e chi no

Come si legge nel DM 226/2022 e nella nota n. 202382 del 26/11/2024:

Sono tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, che aspirino alla conferma in ruolo, ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023 (concorsi PNRR1 scuola secondaria e scuola dell’infanzia/primaria);
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. Tali docenti devono in ogni caso partecipare a tutte le attività di formazione, che costituiscono parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti che devono ripetere l’anno di prova a causa del mancato superamento del test finale e di valutazione negativa (l’anno di prova, ricordiamolo, in caso di mancato superamento si può ripetere una sola volta);
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo (a meno che non abbiano già superato il periodo di prova nel ruolo ottenuto con il passaggio);
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (assunzioni straordinarie da GPS sostegno I fascia, finalizzate al ruolo);
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108 (assunti con nomina a TD da concorso straordinario bis, nomina finalizzata al ruolo);
  • i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

Non sono tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • i docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Docenti con nomina giuridica

In vista del quesito cui risponderemo di seguito, focalizziamo la nostra attenzione sui docenti con nomina giuridica, citati tra coloro che sono tenuti a svolgere l’anno di prova.

Trattasi di quei docenti individuati per l’assunzione a tempo indeterminato dopo il 31 agosto da GM pubblicate entro la medesima data:

  • i quali hanno ottenuto una nomina giuridica al 1° settembre 2024 ed economica al 1° settembre 2025;
  • ai quali è stata assegnata la sola provincia di titolarità;
  • i quali otterranno la sede (scuola) con le procedure di mobilità per l’a.s. 2025/26.

A determinate condizioni, i docenti in questione devono svolgere l’anno di prova, come si legge nella nota succitata:

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  • i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

L’espressione “ se in possesso dei prescritti requisiti di servizio” si riferisce alla condizione (necessaria per superare l’anno di prova) di poter svolgere i richiesti 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche, condizione che  può concretizzarsi per i docenti che abbiano ottenuto una supplenza 31/08 o al 3o giugno.

In definitiva, i docenti in questione (con nomina giuridica al 1° settembre 2024 ed economica al 1° settembre 2025) devono svolgere l’anno di prova nel caso in cui:

  • abbiano ottenuto una supplenza al 31/08 o al 30/06 nel medesimo grado della classe di concorso/posto di immissione in ruolo.

Quesito 1

Ho ricevuto la nomina in ruolo, con assegnazione della provincia, il 30 dicembre per scorrimento GM STEM 2022. Attualmente ho una supplenza da GPS al 30/06, su ADMM e in una regione diversa da quella della nomina in ruolo. Posso effettuare l’anno di prova nella scuola in cui lavoro attualmente? Come devo procedere?

La lettrice, dunque, rientra nel caso sopra illustrato: nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025; supplenza al 30/06. Pertanto, le rispondiamo che, se la citata supplenza è nel medesimo grado di istruzione della nomina in ruolo, stando alle indicazioni del MIM, deve svolgere l’anno di prova. Se così è, le consigliamo di  informare immediatamente la scuola e l’USR/USP della provincia in cui sta svolgendo la supplenza nonché quelli di immissione in ruolo (se diversi dai primi).

Quesito 2

Sono una docente entrata di ruolo dal concorso 2018 su CDC A047 matematica applicata ma il primo anno non ho lavorato perché in maternità, nel frattempo ho preso l’abilitazione in A027 matematica e fisica e quest’anno ho ottenuto assegnazione provvisoria su A027. È possibile fare l’anno di prova? So che con il nuovo dm 226/2022 l’anno di prova deve risvolto nella stessa classe di concorso, però mi chiedevo se poiché chi è abilitato in A027 lo è anche a cascata su A047 potesse essere utilizzata anche per l’anno di prova.

Rispondiamo alla lettrice che, indipendentemente dal fatto di essere abilitata nelle due classi di concorso e delle modalità in cui sono acquisite le abilitazioni, i due ruoli sono distinti. Inoltre, stando alla nota summenzionata, è sì possibile (anzi si deve) svolgere l’anno di prova in una classe di concorso/posto diversi da quelli di immissione in ruolo (purché si possano svolgere i previsti giorni di servizio nel medesimo grado di istruzione di assunzione), tuttavia tali indicazioni sono specifiche per i docenti con nomina giuridica al 01/09/24 ed economica al 01/09/25 (fattispecie diversa dal caso della lettrice). Pertanto, stando al DM 226/2022 e alle indicazioni fornite con l’annuale nota, non sembra possibile svolgere l’anno di prova, nel caso in esame, in una classe di concorso diversa da quella di titolarità. 

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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