Anno prova con nomina giuridica e supplenza su spezzone orario: si può svolgere?
Il superamento dell’anno di prova e formazione è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. E per i docenti in part-time? E per quelli con nomina giuridica e supplenza?
Anno di prova
Riferimenti
L’anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo è disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. n. 59/2017 e dall’attuativo DM n. 226/2022. A tali disposizioni si aggiungono le indicazioni fornite annualmente dal MIM con apposita nota: per il 2024/25 trattasi della nota n. 202382 del 26 novembre 2024.
Percorso formativo
Il percorso formativo, che ha una durata complessiva di 50 ore, è articolato in 4 fasi:
1. incontri in presenza
2. laboratori formativi
3. peer to peer ed osservazione in classe
4. formazione on line
Incontri in presenza – Agli incontri in presenza sono dedicate 6 ore. Tali incontri si pongono la finalità di introduzione/restituzione a carattere prettamente laboratoriale e vertono su specifiche tematiche (inclusione sociale e dinamiche interculturali; bisogni educativi speciali; innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento; buone pratiche di didattiche disciplinari; gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni; percorsi per competenze relazionali e trasversali; contrasto alla dispersione scolastica; attività di orientamento e didattica orientativa; insegnamento di educazione civica: nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica e sua integrazione nel curricolo; valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento; valutazione di sistema; educazione alla sostenibilità).
Laboratori formativi – I laboratori formativi hanno una durata complessiva di 12 ore, dedicate alle attività formative di cui all’articolo 14 della L. n. 56/2024. Le ore in questione sono svolte e registrate sulla piattaforma “Scuola futura” (accedendo all’area riservata disponibile a questo link). La piattaforma, al termine di ciascun percorso frequentato positivamente, rilascia un apposito attestato di partecipazione, valido quale documentazione dell’attività svolta.
Peer to peer ed osservazione in classe – Alle attività di peer to peer sono dedicate 12 ore. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione e successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor nonché di specifica relazione del docente in periodo di prova.
Formazione on line – Le attività on line hanno una durata di 20 ore complessive e sono strettamente connesse con le attività in presenza, permettendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite e, in definitiva, dare un “senso” coerente all’agire complessivo.
Attività neoassunti
Di seguito, in sintesi, il percorso e tutte le attività che dovranno svolgere i neoassunti (comprese quelle sopra riportate):
- bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative o percorso formativo (per un totale di 50 ore);
- portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
- bilancio di competenze finale, stilato dal docente in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti (+ lezione simulata per i docenti che rientrano nell’apposita normativa)
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Evidenziamo che, oltre al superamento del test finale e alla valutazione positiva del dirigente, l’anno in questione è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Docenti in part-time
I giorni suddetti, necessari al superamento dell’anno di prova, sono ridotti proporzionalmente per i docenti con prestazione oraria inferiore su cattedra o posto, come leggiamo nella nota del 26/11/2024:
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Dunque, se i giorni sono ridotti in proporzione all’orario svolto, non è prevista nessuna riduzione per le ore di formazione: vanno svolte tutte e 50, anche dai docenti in part-time o con spezzone orario.
Chi deve svolgere l’anno di prova
Sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Chi non deve svolgere l’anno di prova
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
In merito all’anno di prova previsto per l’anno 2024-25 disciplinato dalla nota del 27 novembre 2024, vorrei sapere se è possibile svolgerlo anche in presenza di uno spezzone orario inferiore al part-time “classico” (intendendo 12 ore sulle 24 della primaria). La segreteria sta procedendo con l’iter senza dubbi in merito ma il sindacato mi dice che non posso. Sapreste darmi chiarimenti?
Da quanto si evince dal quesito il lettore dovrebbe essere destinatario di nomina giuridica al 1° settembre 2024 ed economica al 1° settembre 2025 (ciò è previsto per i docenti assunti in ruolo dopo il 31/08 da graduatorie pubblicate entro la medesima data). Per tali docenti, come sopra riportato (nel paragrafo “Chi deve svolgere l’anno di prova”), la nota a.s. 2024/25 indica che sono tenuti a svolgere l’anno di prova, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione:
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione
Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova:
…
i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Ciò vuol dire che, nel caso gli interessati stiano svolgendo una supplenza che permetta di conseguire i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, nel medesimo grado di assunzione in ruolo, gli stessi devono svolgere l’anno di prova.
Nel caso specifico, ossia quello del lettore, il quale si presume (non lo specifica) stia svolgendo una supplenza al 30/06 ovvero al 31/08 su spezzone orario nella scuola primaria – stesso grado di assunzione a tempo indeterminato – quanto sopra indicato va letto congiuntamente con quanto scritto dal MIM, sempre nella succitata nota, in merito alla riduzione dei giorni di servizio e attività didattiche, riduzione proporzionale alle ore prestate, senza che vi sia un tetto limite (o part-time classico, come lo definisce il lettore):
… i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Pertanto, la scuola sta operando correttamente e il lettore deve svolgere l’anno di prova, per superare il quale (oltre quanto detto sopra, comprese tutte le 50 ore di formazione) dovrà svolgere un numero di giorni di servizio e attività didattiche inferiori ai previsti 180 e 120, inferiori proporzionalmente alle ore svolte.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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