Anno prova 25/26: calcolo giorni servizio assunti entro 31/12 e assunti con nomina giuridica. Chi tra questi deve svolgerlo

I docenti assunti con nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 2025 sono tenuti a svolgere l’anno di prova, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio. Come effettuare calcolo, anche per immessi in ruolo entro il 31/12.
Immissioni in ruolo con nomina giuridica
Nel corrente anno scolastico, le immissioni in ruolo si sono svolte:
- entro il 31/08/2024, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data (comprese le GM dei concorsi PNRR1);
- dopo il 31/08 ed entro il 31/12/2024, attingendo dalle GM dei concorsi PNRR1 pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2024;
- dopo il 31/08/2024, attingendo da GM pubblicate entro la medesima data, a seguito di rinunce. In tal caso gli aspiranti hanno ottenuto la nomina giuridica al 1° settembre 2024 e quella economica al 1° settembre 2025 e sono stati individuati solo su provincia. Otterranno la sede (ossia la scuola) con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2025/26 (un discorso a parte va fatto per i docenti non abilitati individuati dalle GM del concorso secondaria PNRR1).
Anno di prova: giorni servizio e attività didattica
Docenti con nomina giuridica
I docenti di cui sopra (punto 3), come indicato nell’annuale nota sull’anno di prova del 26/11/2024, sono tenuti a svolgere l’anno di prova, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio, ossia se gli stessi riescano a raggiungere i previsti 180 giorni di effettivo servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova (è chiaro che i predetti giorni, come scritto più volte, sono preventivabili per chi ha ottenuto una supplenza al 30/06 o al 31/08).
Alla nota succitata è seguita la nota n. 1765 del 15 gennaio 2025, pubblicata in primis per il riproporzionamento dei giorni di servizio e attività didattiche dei docenti abilitati assunti in ruolo entro il 31/12 dalle GM dei concorsi PNRR1 ma che ha fornito indicazioni in merito al riproporzionamento dei suddetti giorni anche per i docenti con nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 2025. Ne abbiamo parlato in Anno di prova 2024/25 docenti con nomina giuridica: quando va svolto e come riproporzionare giorni servizio
Stando alla nota succitata e come scritto nel sopra riportato articolo, nel caso dei docenti assunti in ruolo, dopo il 31/08 ed entro il 31/12, il computo dei giorni di servizio (e attività didattiche) deve essere riparametrato (qui gli esempi) in base alla “durata effettiva del contratto a tempo indeterminato“, ossia sulla base del del servizio svolto a partire dalla presa di servizio (seguita alla nomina) e sino al termine dell’anno scolastico (31/08). Il medesimo riproporzionamento , in base però alla durata effettiva del contratto a tempo determinato, va effettuato per i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione (quelli di cui sopra, preventivabili, come detto, per chi ha ottenuto una supplenza al 30/06 o al 31/08). Pertanto, per questi docenti, la proporzione sarà la seguente:
- 180:365= x:giorni effettivo servizio a T.D. (30/06 o 31/08)
- 12o:365 = x:giorni effettivo servizio a T.D. (30/06 o 31/08)
In tal modo si è risolto il problema per chi, individuato con nomina giuridica ed economia come detto sopra, ha ottenuto l’incarico di supplenza nei mesi di novembre/dicembre.
Immessi in ruolo da GM PNRR entro 31/12
Come detto, la nota del 15 gennaio è stata pubblicata in primis per il riproporzionamento dei giorni di servizio e attività didattiche dei docenti abilitati assunti in ruolo entro il 31/12 dalle GM dei concorsi PNRR1, pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12.
Per tali docenti la proporzione da svolgere è la seguente:
- 180:365 = x:giorni effettivo servizio a T.I. (31/08)
- 12o:365 = x:giorni effettivo servizio a T.I. (31/08)
Quesito 1
Sono stata assunta il 12 settembre fino al 30 giugno su ADMM. Il 18 dicembre ho conseguito l’abilitazione su A022 e il 19 dicembre ho vinto il concorso PNRR1 su A022 in Puglia, con graduatorie pubblicate prima del 31 agosto, dunque mi è stata assegnata la provincia e parteciperò alle domande di mobilità. Ho, dunque, la nomina giuridica e il ruolo dal 1/09/2024 ed economica dal 1/09/2025. Potrei fare l’anno di prova in questo anno scolastico 2024/25 nella scuola dove lavoro, essendo pari grado? Ringrazio in anticipo per l’aiuto. Sindacati, USR ci danno informazioni differenti e contraddittorie. Cordialmente
Le lettrice, dunque, rientra nel caso indicato nella summenzionata nota sull’anno di prova del 26 novembre 2024, ove leggiamo:
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- …
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
La nota non fa distinzione alcune tra GM e periodo di assunzione, ma indica solo che devono svolgere l’anno di prova i docenti con nomina giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nello stesso grado di istruzione di immissione in ruolo. La lettrice rientra in tale casistica, per cui è tenuta a svolgere l’anno di prova.
Quesito 2
Sono stata assunta con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025 su A-17 da GM pubblicate entro il 31/08. Poi ho ottenuto nel mese novembre una supplenza al 30 giugno sulla medesima classe di concorso. Ho preso servizio il 27 novembre 2024. Quanti giorni di servizio e attività didattiche devo svolgere?
Procediamo alla proporzione, secondo quanto detto sopra:
- 180:365= x:giorni effettivo servizio a T.D. (30/06)
- 12o:365 = x:giorni effettivo servizio a T.D. (30/06)
Nel caso della lettrice:
- 180/365=X: 216 (gg. servizio dal 27/11/24 al 30/06/25); x= 180*216/365; x=38.880/365=106,52= 107 giorni
- 120/365=x=216 (gg. servizio dal 27/11/24 al 30/06/25); x=120*216/365; x=25.920/365=71,01= 71 giorni
La lettrice deve svolgere 107 giorni di effettivo servizio di cui almeno 71 di attività didattiche.
Quesito 2
Ciao lalla, ( grazie per la risposta delle settimane scorse). Sono una vincitrice di concorso pnrr1 cdc Adee. Ti scrivo per chiederti dei chiarimenti sul nostro anno di prova in corso e in maniera specifica sui giorni da fare. Abbiamo provato a chiedere quanti giorni di attività effettiva dovremmo fare, i famosi 120gg sui 180 di 365, ma a nessuno di noi è stata data una risposta certa. Sappiamo che c’è la proporzione da fare, e questo appreso grazie a voi di orizzonte scuola. Ma ci chiediamo e speriamo che voi riusciate a darci una risposta esatta. Molti di noi abbiamo preso servizio il 27.12.2024 ma il primo giorno di attività lo abbiamo fatto giorno 8.01.2025. La proporzione su quali giorni effettivi si deve fare? Quanti sono i giorni totali per fare la proporzione e capire i giorni effettivi ? Potresti chiarirci e aiutarci per favore?
Il riproporzionamento, va effettuato a partire dalla presa di servizio (ossia il 27/12/24) e, poi, una volta effettuata la proporzione si sanno i giorni di servizio da svolgere, computando negli uni e negli altri quelli previsti dalla normativa. Procediamo al riproporzionamento, secondo quanto detto sopra:
- 180:365 = x:giorni effettivo servizio a T.I.
- 12o:365 = x:giorni effettivo servizio a T.I.
Nel caso della lettrice:
- 180:365=x:248 (gg. servizio dal 27/12/24 al 31/08/25); x=180*248/365; x=44.640/365=122,30= 122 giorni
- 120:365=x:248 (gg. servizio dal 27/12/24 al 31/08/25); x=120*248/365; x=29.760/365=81,53= 82 giorni
La lettrice deve svolgere 122 giorni di effettivo servizio di cui almeno 82 giorni di attività didattiche. Un esempio analogo è stato fornito dall’USR Sardegna, ipotizzando docente assunto il 7 dicembre 2024. SCARICA L’ESEMPIO
Quanto detto perché nella nota è indicato che il riproporzionamento va effettuato in base alla “durata effettiva del contratto a tempo indeterminato“, che nel caso in esame è iniziato il 27/12/24. E’ chiaro che tra i giorni di attività didattiche non rientrano quelli di sospensione delle lezioni, diversamente che in quelli di servizio. Di seguito quali giorni rientrano negli uni e quali negli altri.
Rientrano tra:
– i 180 giorni di servizio:
- tutte le attività connesse al servizio scolastico;
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- gli esami e gli scrutini;
- ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
– i 120 giorni di attività didattiche:
- i giorni effettivi di insegnamento;
- i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Le risposte ai quesiti
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