Anno prova 24/25: lo svolgono docenti con sola decorrenza giuridica, non abilitati concorso 2023 no

I docenti assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025 svolgono l’anno di prova, purché sussistano determinate condizioni. Assunti a tempo determinato non abilitati da concorso PNRR 2023 non possono svolgerlo.
Quesito 1
Sono un docente in anno di prova su ADMM in Lombardia. Avevo partecipato al concorso per A-12 in Puglia. Inizialmente, ad agosto, non sono rientrato fra i vincitori. Sono potuto entrare solo a seguito del secondo scorrimento del 4/10. Non ho potuto prendere servizio nel 24/25 per questo motivo. Io sarò abilitato solo a fine marzo 2025 mentre in una lettera inviatami ieri l’UST competente chiede di inviare l’abilitazione entro fine dicembre 2024. Altrimenti il contratto stipulato sarà a tempo determinato. Chiedo: 1) Conseguirò l’abilitazione prima del settembre 2025, ma non potrò fare comunque l’anno di prova? 2) Potrò accettare una eventuale supplenza al 31/08 in Puglia dopo l’eventuale superamento dell’anno di prova su ADMM in Lombardia?
Il lettore, come si evince dal quesito, è stato individuato per il ruolo A-12 (ex A050) da concorso PNRR 2023, dopo il 31/08 da GM pubblicata entro la medesima data, ragion per cui assumerà servizio il prossimo anno scolastico. Lo stesso non potrà svolgere l’anno di formazione e prova nel corrente anno in quanto privo di abilitazione e quindi non assunto a tempo indeterminato con nomina giuridica (come comunica l’UST medesimo). Questo perché i vincitori di concorso non abilitati (o idonei assunti per scorrimento non abilitati), ai sensi del D.lgs. 59/2017, sono assunti dapprima a tempo determinato, conseguono l’abilitazione nel corso del contratto a tempo determinato, l’a.s. successivo sono assunti in ruolo e avviati all’anno di formazione prova. Quanto detto è richiamato nell’annuale nota sull’anno di prova a.s. 2024/25:
A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.
L’UST, non a caso, chiede di comunicare l’abilitazione eventualmente già conseguita per l’assunzione direttamente a tempo indeterminato.
Quanto, infine, alla seconda domanda, la risposta è affermativa. Una volta assunto in ruolo e superato l’anno di prova, il lettore potrà svolgere supplenze in Puglia su posto di sostegno nella scuola media. Infatti, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21, i docenti di ruolo possono accettare supplenze annuali o al 30/06 su posto intero in un diverso ordine d’istruzione/altra tipologia/ classe di concorso.
Quesito 2
Sono idonea per il concorso ordinario 499/2020 ed è stata avviata la procedura propedeutica all’immissione in ruolo. La mia classe di concorso A054 in Lombardia, ma vivo in Abruzzo e vorrei tornare al più presto a casa. In Abruzzo non viene bandito da anni un posto sulla mia materia. Al momento mi sto specializzando anche sul sostegno e mi chiedevo se fosse possibile fare l’anno di prova in Lombardia (sono costretta a farlo lì?) e poi lavorare da GPS su sostegno nella mia provincia, in Abruzzo? Grazie
La lettrice, qualora assunta adesso sulla A-54, otterrà una nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025, quando prenderà servizio nella scuola che otterrà tramite mobilità nella provincia di assunzione. Infatti, come indicato nelle istruzione operative a.s. 2024/25, i docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31/08 da graduatorie pubblicate entro la medesima data, oltre ad ottenere le decorrenze prima citate, avranno assegnata la provincia di titolarità ed avranno assegnata la sede tramite le procedure di mobilità (quindi dovranno presentare la domanda nella provincia assegnata).
L’anno di prova, secondo quanto leggiamo nella nota a.s. 2024/25, deve essere svolto dai docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. Ciò significa che l’interessato deve svolgere una supplenza che permette di svolgere 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche nel medesimo grado di istruzione. Nella nota non si specifica che in tal caso l’anno di prova va svolto nella provincia assegnata. Pertanto, qualora la lettrice stia svolgendo una supplenza al 30/06 o al 31/08 nella stessa classe di concorso o nello stesso grado di assunzione, potrebbe svolgere l’anno di prova già nel corrente anno scolastico, se assunta secondo quanto detto sopra (è bene comunque contattare l’UR/USP di riferimento).
Qualora la stessa lettrice, invece, non svolga l’anno di prova nel corrente anno scolastico, dovrà certamente svolgerlo in Lombardia nella scuola assegnata (a seguito della mobilità), come leggiamo nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/17:
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova …
Quindi nella scuola assegnata, ove si deve permanere per almeno tre anni scolastici, fermo restando che, durante i predetti tre anni, è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità (ricorrendo i previsti motivi) e svolgere supplenze, dopo il superamento dell’anno di prova.
Pertanto, rispondendo anche alla seconda domanda delle lettrice, affermiamo che la stessa, una volta superato l’anno di prova, potrà svolgere supplenze in Abruzzo per altre classi di concorso/tipologie di posto/gradi di istruzione, ai sensi del succitato articolo 47 del CCNL 19/21. Leggi qui per approfondire vincolo e previste deroghe
Anno di prova
Questi, in sintesi, il percorso e tutte le attività che svolgono i neoassunti:
- bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative o percorso formativo (per un totale di 50 ore);
- portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
- bilancio di competenze finale, stilato dal docente in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti (+ lezione simulata per i docenti che rientrano nell’apposita normativa)
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Il percorso formativo, di cui al punto 3 sopra riportato, è articolato in 4 fasi:
1. incontri in presenza
2. laboratori formativi
3. peer to peer ed osservazione in classe
4. formazione on line
Incontri in presenza – Agli incontri in presenza sono dedicate 6 ore. Tali incontri si pongono la finalità di introduzione/restituzione a carattere prettamente laboratoriale e vertono su specifiche tematiche.
Laboratori formativi – I laboratori formativi hanno una durata complessiva di 12 ore, dedicate alle attività formative di cui all’articolo 14 della L. n. 56/2024, svolte e registrate sulla piattaforma “Scuola futura” (accedendo all’area riservata disponibile a questo link). La piattaforma, al termine di ciascun percorso positivamente frequentato, rilascia un apposito attestato di partecipazione, valido quale documentazione dell’attività svolta.
Peer to peer ed osservazione in classe – Alle attività di peer to peer sono dedicate 12 ore. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione e successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor nonché di specifica relazione del docente in periodo di prova.
Formazione on line – Le attività on line hanno una durata di 20 ore complessive e sono strettamente connesse con le attività in presenza, permettendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite e, in definitiva, dare un “senso” coerente all’agire complessivo.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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