Anno prova 2024/25, tutor neoassunti su sostegno: è possibile individuare un docente di posto comune?
I docenti neoassunti, eccetto i vincitori non abilitati del concorso PNRR 2023 scuola secondaria, svolgeranno l’anno di prova nel 2024/25. Assegnazione tutor: criteri.
Assunzioni 2024/25
Le assunzioni 2024/25, come lo scorso anno scolastico, si sono articolate in ordinarie e straordinarie. Nello specifico:
- assunzioni a tempo indeterminato (ossia immissioni in ruolo ordinarie) da GaE e GM (eccetto i vincitori non abilitati del concorso PNRR 2023 scuola secondaria, i quali sono assunti con contratto a tempo determinato, conseguono l’abilitazione e poi l’a.s. successivo sono immessi in ruolo e avviati all’anno di prova);
- assunzioni straordinarie da GSP sostegno prima fascia finalizzate al ruolo;
- assunzioni straordinarie da GM concorso straordinario bis finalizzate al ruolo.
Tutte le categorie di docenti sopra riportate svolgeranno nel corrente anno scolastico l’anno di prova, con le dovute differenze di cui abbiamo parlato in Neoassunti a tempo indeterminato e con incarico per il ruolo 24/25: assegnazione tutor e anno di prova. Quello che c’è da sapere
Assegnazione tutor: criteri
Ai docenti suddetti, secondo quanto disposto dal DM 226/2022 e indicato nell’annuale nota 2023/24, sarà assegnato un docente tutor che li seguirà durante l’intero percorso.
Il tutor:
- è designato, tra i docenti in servizio nella scuola, dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio docenti; opera possibilmente nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova;
- appartiene preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia
di cattedra e possibilmente opera nello stesso plesso del docente in anno di prova; - nella scuola secondaria di primo e secondo grado, appartiene alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati oppure è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine oppure per area disciplinare;
- è designato prioritariamente (in caso di più docenti interessati a tale ruolo), se in possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente nonché di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale;
- può seguire al massimo tre docenti in anno di prova.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Il tutor di un insegnante di sostegno nell’ anno di prova, può essere un docente di materia non abilitato sul sostegno? Se sì, in quali casi?
Prima di rispondere al quesito, riportiamo il testo del DM n. 226/2022 e dell’annuale nota sull’anno di prova summenzionata:
- DM 226/22: Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
- nota: Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova.
Dunque, mentre nel DM si impartiscono disposizioni specifiche per la scuola secondaria, nella nota si forniscono indicazioni che riguardano i diversi gradi di istruzione e si specifica, tra le altre cose, che il tutor appartiene alla stessa tipologia di cattedra del neoassunto (la nota riporta anche le disposizioni del DM 226/2022), il tutto preceduto dall’avverbio preferibilmente.
Fatta questa doverosa premessa, rispondiamo alla lettrice che al docente di sostegno dovrebbe essere assegnato un docente tutor titolare su sostegno o, laddove non sia possibile, un docente tutor titolare su posto comune ma specializzato (ciò non è indicato né nel DM né nella nota, tuttavia tra un docente specializzato e uno non specializzato è da preferire, nel caso in esame, sicuramente il primo).
Alla designazione di un docente tutor titolare su posto comune e privo di specializzazione su sostegno, si dovrebbe arrivare nel solo caso in cui non sia possibile nominare un titolare su sostegno o titolare di posto comune ma in possesso della specializzazione.
Infatti, lo svolgimento del ruolo tutor non è obbligatorio, ragion per cui ci si può rifiutare. Non a caso, nella nota si utilizza il “preferibilmente”, così come nel DM si contempla (per la secondaria) la possibilità di designare un tutor appartenente a classe di concorso affine o alla medesima area disciplinare del neoassunto, nel caso di impossibilità di nominare un docente della stessa classe di concorso o in possesso della relativa abilitazione.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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