Anno di formazione neoassunti. L’USR Molise pubblica faq su calcolo giorni di didattica e servizio
L'USR Molise ha pubblicato alcune faq relative all'anno di prova e formazione dei neoassunti 2015/6, soprattutto in merito al conseguimento dei 120 giorni di attività didattica e dei 180 giorni di servizio.
L'USR Molise ha pubblicato alcune faq relative all'anno di prova e formazione dei neoassunti 2015/6, soprattutto in merito al conseguimento dei 120 giorni di attività didattica e dei 180 giorni di servizio.
1) Sono computati come giorni utili al raggiungimento dei 120 per le attività didattiche i giorni nei quali i Docenti siano regolarmente in servizio nella sede / plesso a disposizione della scuola nell’orario stabilito pur non svolgendo attività didattiche in classe o altra attività ?
R. Dal confronto dei commi 2 e 3 dell’art. 3 DM 850/2015 è desumibile che non sono computabili nei 120 giorni per le attività didattiche i giorni festivi, di congedo ordinario , straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Si computano i giorni effettivi di insegnamento/lezione e ogni altra attività finalizzata al migliore svolgimento della complessiva azione didattica con riferimento precipuo al POF e al Piano Annuale delle Attività. Il periodo di formazione e prova è un diritto/dovere del Docente; spetta , pertanto, all’Istituzione Scolastica, nella sua autonomia organizzativa e didattica, predisporre un piano programmatico per rendere effettivo il diritto alla formazione.
2) È valida la sola firma sul registro cartaceo delle presenze in quanto l’abilitazione al registro elettronico è consentita solo ai Docenti effettivamente presenti in classe durante le lezioni?
R. Durante il primo incontro formativo è stato riferito dell’opportunità di creare un REGISTRO DI APPUNTI IN ITINERE , vissuto del Docente durante l’anno di formazione, all’interno del quale andrebbero registrate e monitorate tutte le attività svolte e di computo nei 120 giorni, a prescindere dalle modalità tecniche di conservazione dei dati. La migliore organizzazione , per un puntuale e preciso riscontro dei giorni , spetta in ogni caso alle singole Istituzioni Scolastiche.
3) Il giorno libero settimanale rientra nel computo dei 120 giorni per le attività didattiche?
R. L’articolo 3 del DM 850/2015 prevede che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato, computabili nei 180 giorni i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, comprendente nei 120 giorni sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività. Nei 180 giorni del servizio effettivamente prestato è compreso anche quello relativo alle interruzioni delle attività , giorni festivi compresi. Per i 120 giorni potrebbe essere compreso, pertanto, il giorno libero come giorno effettivo di lezione/insegnamento tenuto nell’Istituzione Scolastica. Mantenendo una interpretazione restrittiva ed escludendo, pertanto, il giorno libero del Docente dal computo dei 120 giorni, sarà cura dell’Istituzione Scolastica calendarizzare i rientri a Scuola durante il giorno libero , mediante un’opportuna condivisione tra i diversi soggetti e sulle attività in itinere da espletare, al fine di favorire il raggiungimento dei giorni necessari alla conclusione del periodo di prova.
4) Quale Docente Tutor occorre nominare in caso di assenza di Docenti appartenenti alla stessa classe di concorso o in possesso di abilitazione , classe affine, area disciplinare?
R. Il Dirigente Scolastico, in caso di motivata impossibilità, potrà procedere alla nomina di un Tutor con classe di concorso la più attinente al percorso formativo del Docente neo assunto. Il periodo di formazione e di prova prevede un rafforzamento delle competenze trasversali nel contesto scolastico in cui il Docente presta servizio. A riguardo è importante stimolare attività progettuali – formative, comprese quelle didattiche, previste nel POF, accompagnare la formazione con attività peer to peer ,documentare il percorso nel patto per lo sviluppo professionale, nel bilancio finale delle competenze e nel portfolio professionale.
5) Il calcolo dei 120 giorni utili come attività didattiche è proporzionale ai mesi effettivi di servizio prestato?
R. I centoventi giorni di attività didattiche sono proporzionalmente ridotti esclusivamente per i docenti neo assunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
6) Quali sono i servizi computabili come giorni utili al raggiungimento dei 120 per i Docenti assunti nella fase C?
R. Come già descritto al punto 1), il giorno durante il quale il Docente è in servizio presso l’Istituzione Scolastica sarà computato nei 120 giorni utili , a prescindere dalla tipologia di attività didattica formativa organizzativa svolta ( a titolo esemplificativo, non esaustivo: insegnamento frontale, in compresenza, recupero, potenziamento, sportello, attività organizzative, attività inerenti al funzionamento degli Organi Collegiali , messa a disposizione per la copertura di supplenze, a disposizione ). E’ competenza precipua dell’Istituzione Scolastica e in particolare del Dirigente Scolastico predisporre il piano delle conseguenti attività per i docenti in formazione della fase C) .
7) Il Docente che ha prestato servizio per 180 giorni , successivamente in astensione obbligatoria per maternità, può effettuare l’anno di formazione e di prova e discutere la relazione finale?
R. Dall’esame congiunto della Circolare Ministeriale 267/91 più volte richiamata nelle comunicazioni successive, dal D.M. 850/2015 e dalla Circolare Ministeriale 36167/2015, in presenza dei prescritti servizi minimi di servizio, “il superamento del servizio di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche”, il Dirigente Scolastico può eventualmente concedere la possibilità di discutere il portfolio davanti al Comitato di Valutazione qualora vi sia pieno convincimento del Dirigente Scolastico stesso e del Tutor della complessa attività regolarmente svolta dal Docente neo assunto, in relazione a quanto prescritto nella succitata normativa, in particolare:
a. partecipazione agli incontri propedeutici e di restituzione finale;
b. stesura del bilancio delle competenze, del patto per lo sviluppo professionale e nuovo bilancio delle competenze;
c. partecipazione ai laboratori formativi e validazione delle relative attività;
d. svolgimento attività di peer to peer con relazione ed espressione parere motivato del Tutor sulle risultanze dell’azione professionale del Docente neo assunto; e. svolgimento attività di formazione on line; f. elaborazione del portfolio professionale.