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Anno di supplenza per il docente di ruolo: è valido per gli scatti di anzianità e la pensione?

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L’anno di supplenza svolto dal docente di ruolo, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21, è valido ai fini della progressione di carriera e a fini pensionistici?

Quesito

Sono un docente di ruolo e probabilmente usufruirò dell’art. 47 e accetterò un’eventuale supplenza su posto intero da GPS in altra cdc rispetto a quella di titolarità. Il servizio verrà considerato preruolo e dal punto di vista giuridico – economico verrà applicato il ccnl per il personale a tempo determinato. Terminato l’anno di supplenza, come verrà considerato il servizio all’interno della carriera e ai fini pensionistici? È considerato un anno “perso”, in quanto si tratta di aspettativa, oppure posso fare nuovamente la ricostruzione di carriera in modo da avere riconosciuto il servizio anche se come preruolo? Ho meno di quattro anni di preruolo e ho già fatto la ricostruzione carriera.

Come dice il docente e come leggiamo nel CCNL 2019/21, il docente di ruolo che accetta la supplenza è sottoposto alla disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato ed è collocato in aspettativa senza assegni. Inoltre, come leggiamo nelle note alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI mobilità 2022/25, il servizio in questione è valutato come pre-ruolo nei trasferimenti e passaggi, nonché nella graduatoria interna di istituto.

Premesso quanto sopra, sappiamo che l’aspettativa senza assegni interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza.

Nel caso in esame, però, si tratta di un’aspettativa “particolare”, in quanto l’interessato è sì in aspettativa non retribuita nella scuola di titolarità ma svolge comunque servizio alle dipendenze del MIM e percepisce lo stipendio, sebbene da precario (ossia prima fascia stipendiale); a ciò si aggiunga il fatto che non è prevista una nuova ricostruzione di carriera per recuperare eventuali anni di supplenza svolti dal docente di ruolo.

Pertanto, tranquillizziamo il nostro lettore che l’anno di supplenza in questione non è perso, ma è utile sia dal punto di vista degli effetti della carriera (quindi scatti stipendiali) che dal punto di vista contributivo (e quindi ai fini pensionistici), come indicato dal MIM anche nel manuale relativo alla Codifica delle assenze e delle posizioni di stato per il personale del Comparto Scuola. 

Per completezza, approfondiamo cosa prevede il contratto in merito alle supplenze per il personale docente di ruolo, anche alla luce delle novità di cui al CCNL 19/21.

Supplenze docenti ruolo

Le supplenze dei docenti di ruolo, come detto, sono disciplinate dall’art. 47 del CCNL 2019/21, che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007 ed ha introdotto alcune novità, secondo cui è possibile accettare incarichi a tempo determinato anche per altra tipologia di posto nonché il fatto che la supplenza si possa ottenere solo su posto intero.

Al netto delle novità, ai sensi del citato articolo 47, il docente già di ruolo può accettare supplenze al 31/08 o al 30/06, su posto intero, in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso. 

Chi ottiene la supplenza, inoltre, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità), è sopposto alla disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie, e deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

L’accettazione della supplenza, infine, è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023 e dal DM 158/2024 (art. 3/3):

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Nomine a.s. 2024/25

Presentate ormai da tempo le istanza di partecipazione (termine ultimo il 7 agosto u.s.), gli interessati inclusi in GaE e GPS attendono adesso gli esiti dell’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto. Non tutti, però, in quanto alcuni USP hanno già effettuato il primo turno di nomine, mentre gli altri lo faranno a breve. Supplenze da GaE e GPS 2023-24, i bollettini aggiornati

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Supplenze docenti 2024, come saranno attribuite da GaE e GPS

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