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Anno di prova: va svolto da chi passa dal ruolo dei diplomati a quello dei laureati nella secondaria di secondo grado?

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Sì, il docente, che passa da una classe di concorso della Tabella B ad una appartenente alla Tabella A del DPR 19/2016 e ss.mm., deve svolgere l’anno di prova.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Avrei bisogno di avere delle info in merito all’anno di prova in quanto quest’anno ho ottenuto il passaggio di ruolo dalla disciplina B020 ( insegnamento di laboratorio dei servizi enogastronomici) alla A047 (insegnamento di matematica applicata). Considerato che si tratta dello stesso grado di istruzione secondaria superiore e che l’anno di prova previsto dalla normativa è identico a prescindere che si tratti di docenti diplomati o laureati, non comprendo la motivazione per cui io debba ripeterlo, a detta del DS.

Rispondiamo alla lettrice che la stessa deve sostenere l’anno di prova, in quanto il suo non è un passaggio di cattedra, bensì un passaggio di ruolo: dal ruolo dei diplomati a quello dei laureati. La risposta discende dal combinato disposto di cui all’articolo 2 del DM n. 226/2022 e dall’articolo 4 del CCNI mobilità 2022/25:

  • ai sensi dell’articolo 2 del DM 226/2022, tra i docenti che devono sostenere l’anno di prova vi sono coloro i quali hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • ai sensi dell’articolo 4/3 del CCNI 2022/25, può chiedere il passaggio nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato.

In definitiva, considerato che l’anno di prova va svolto da chi ha ottenuto il passaggio di ruolo e che il movimento da ITP a docente laureato della secondaria di II grado è, ai sensi del summenzionato CCNI, un passaggio di ruolo, la lettrice (come chi ottiene tale movimento) deve svolgere l’anno di prova. Quanto al fatto che l’anno di prova è identico, precisiamo che così non dovrebbe essere, considerate le differente (relative alla didattica da proporre e alle relative metodologie) esistenti tra i due ruoli.

Per completezza di informazione, ricordiamo che deve svolgere l’anno di prova e chi no.

Chi deve svolgere l’anno di prova e chi no

Nel DM n. 226/2022 (come nella nota n. 39972/2022) sono indicati i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova, ossia:
  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da
    comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato
    abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado,
    sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59,
    comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

Non devono, invece, svolgere l’anno di prova, come chiarito nella nota n. 39972/2022, i docenti che:

  • abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Quanto all’articolazione del percorso leggi Neo immessi in ruolo, come si articola il nuovo anno di formazione e prova: dagli incontri propedeutici alla valutazione finale

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