Anno di prova non superato: si può ripetere in un’altra scuola? E nel caso degli assunti da straordinario bis?
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio si può ripetere in una scuola diversa da quella assegnata? E nel caso di docenti assunti da concorso straordinario bis?
Anno di prova
Dove si svolge
Così leggiamo nell’articolo 13, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 59/2017, cui rinvia l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 dopo le modificate apportate dal DL 44/2023:
- comma 1: I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo …
- comma 5: In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni …
Ai sensi delle sopra riportate disposizioni, i docenti immessi in ruolo:
- già abilitati, sono sottoposti ad un periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento determina l’effettiva immissione in ruolo;
- superato il periodo di prova, oltre alla cancellazione da ogni graduatoria di merito, GaE e GI di inclusione, il docenti interessato è tenuto a restare nella scuola in cui ha svolto l’anno di prova per almeno tre anni.
Stando alle disposizioni vigenti, quindi, la scuola assegnata all’atto dell’immissione in ruolo, nella quale il docente svolge l’anno di prova, è la scuola di titolarità, per cui per modificarla si deve presentare domanda di mobilità. Pertanto, l’anno di prova va svolto nella scuola assegnata, ove tra l’altro si è vincolati per tre anni (la domanda di mobilità, infatti, non si può presentare prima di tre anni, con le eventuali deroghe – qui le info sul vincolo per i neoassunti).
Ripetizione anno prova
Come si legge nel DM n. 226/2022 (art. 2/2), disciplinante l’anno di prova, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio si può ripetere una sola volta (diverso il caso del rinvio) e in tal caso, come si legge nell’annuale nota, il tutor deve essere possibilmente diverso da quello che ha seguito il neoassunto nel corso del primo periodo di prova non superato: Anche per i docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova è prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
Si dà, dunque, per scontato che la scuola in cui svolgere l’anno di prova è la medesima e non si cambia.
Quesito
Cos chiede un nostro lettore:
Io vorrei sapere se a marzo si saprà se è possibile nell’eventualità che non si passi l’ anno di prova di poterlo rifare in un’ altra scuola? Con concorso straordinario bis?
Rispondiamo al lettore, come detto sopra, che l’anno di prova va svolto nella scuola di assunzione, anche nel caso degli assunti da concorso straordinario bis (ai quali si applica espressamente la sopra riportata normativa), i quali vengono dapprima assunti a tempo determinato, seguono l’anno di prova (durante l’anno a tempo determinato) e il previsto percorso universitario con prova finale, superati i quali sono assunti a tempo indeterminato. Nonostante ciò, ossia il fatto che i docenti in esame sono dapprima assunti a tempo determinato, la scuola in cui svolgono l’anno di prova (con contratto a tempo determinato) sarà la loro scuola di titolarità (una volta assunti in ruolo). Ricordiamo, inoltre, che l’assegnazione dei docenti alle scuole è avvenuta laddove vi erano posti vacanti e disponibili, destinati ai candidati del concorso straordinario bis, bandito per coprire i posti comuni della secondaria residuati dalle assunzioni in ruolo a.s. 2021/22, nonché il fatto che il docente è assunto e confermato in ruolo nella scuola in cui ha svolto l’anno di prova, come si legge nell’articolo 19/3 del DM 108/2022 (disciplinante la procedura), il medesimo in cui si dispone che ai docenti assunti dalla procedura in questione si applica l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 (quello sopra citato, in merito all’anno di prova): A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.
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